Condizioni contrattuali E-Commerce ed adempimenti di legge

Di cosa c’è bisogno per aprire un negozio E-Commerce? Cosa bisogna fare per essere in regola ed evitare responsabilità?

Prima di iniziare è necessario soddisfare gli adempimenti amministrativi e redigere delle condizioni contrattuali che si adattino al tipo di attività che andremo a svolgere. Vediamo nel dettaglio cosa fare.

Cos’è l’E-Commerce e qual’è la normativa applicabile

L’E-Commerce, o commercio elettronico, può definirsi come qualunque fornitura di prodotti e/o servizi realizzata mediante strumenti informatici o telematici.

In Italia, la normativa applicabile al commercio elettronico è contenuta nel D.lgs. 70/2003, il quale ha dato attuazione alla direttiva europea n. 2000/31/CE. Quando la fornitura è diretta verso consumatori, è inoltre necessario applicare il D.lgs. 206/2005, ovvero il Codice del Consumo. In particolare, dovranno applicarsi le norme per i contratti a distanza.

Varie categorie di E-Commerce

Per capire quali adempimenti sono richiesti, è innanzi tutto necessario inquadrare l’attività che andremo a svolgere nella giusta categoria.

E-Commerce B2B e B2C

Una prima distinzione può essere fatta fra E-Commerce Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C). Il primo modello riguarda le contrattazioni fra imprese, mentre il secondo riguarda le contrattazioni fra un’impresa (professionista) ed un consumatore. Per consumatore deve intendersi una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale o d’impresa.

Negli E-Commerce B2B le parti hanno molta più libertà nella redazione delle condizioni contrattuali. Le clausole del contratto potranno adattarsi facilmente alle concrete esigenze delle parti. Negli E-Commerce B2C occorre invece fare molta attenzione al rispetto dei diritti dei consumatori e fornire tutte le informative necessarie.

Tipologie più rare di E-Commerce sono: Governament to Business (G2B), per i servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione alle imprese; Governament to Citizens (G2C), per i servizi erogati al cittadino e Citizen to Citizen (C2C), quando la contrattazione avviene fra due privati.

Fornitura di prodotti o di servizi

L’E-Commerce può avere ad oggetto la vendita di prodotti, e quindi di beni mobili, oppure la fornitura di servizi.

Ad esempio: la vendita online di libri è una fornitura di prodotti, mentre la vendita di un corso di formazione online è una fornitura di servizi.

Come vedremo in seguito, a seconda che si tratti di una fornitura di prodotti o di servizi, le condizioni contrattuali E-Commerce dovranno essere redatte in maniera diversa. Si pensi infatti alle garanzie per i vizi del prodotto ed al diritto di recesso e restituzione. E’ evidente come queste clausole, obbligatoriamente presenti nelle condizioni generali di contratto, troveranno una disciplina differente a seconda che l’oggetto del contratto sia un bene materiale o un servizio.

Oggetto della fornitura: i prodotti alimentari e le opere protette da diritto d’autore

Per conoscere quali sono gli adempimenti necessari occorre inoltre individuare il tipo di prodotto venduto. Per determinati tipi di prodotti, come ad esempio quelli alimentari, occorrono infatti degli adempimenti ulteriori e sono applicabili discipline specifiche.

La vendita online di opere protette dal diritto d’autore (quali software, ebook, file musicali etc.) può richiedere la redazione di condizioni particolari che individuino i diritti trasferiti.

Adempimenti amministrativi

L’avvio dell’attività è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Tale documento deve essere presentato allo sportello unico per le attività produttive del Comune nel quale verrà esercitata l’attività. La predisposizione di questo documento e la presentazione in Comune può essere fatta personalmente o tramite un professionista.

Una volta presentata la SCIA è possibile iniziare l’attività senza attendere alcuna risposta o autorizzazione.

Prima di iniziare l’attività è necessario comunicarlo al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio a cui l’impresa è iscritta. Questa comunicazione deve avvenire con modalità telematiche ed è quindi richiesto l’intervento di un professionista che abbia accesso ai servizi online offerti dalla Camera di Commercio.

Le condizioni contrattuali E-Commerce

Per avviare un negozio E-Commerce è necessario redigere le condizioni generali di contratto. Molti gestori di siti internet si limitano a fare un copia-incolla delle condizioni contrattuali E-Commerce da siti concorrenti ma si tratta di una prassi sbagliata e molto pericolosa. In primo luogo perché ogni attività necessita di clausole ed accorgimenti diversi. In secondo luogo, perché molte delle condizioni che si trovano sul Web contengono errori o non sono aggiornate alle nuove normative.

Le condizioni generali di contratto sono efficaci solo se al momento della conclusione del contratto l’acquirente le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l’ordinaria diligenza. Esse devono essere portate all’attenzione dell’acquirente prima della conferma d’ordine o del pagamento. Un accorgimento ulteriore consiste nel far attestare all’acquirente la presa visione delle condizioni con la spunta di una flag.

Informative e procedimento di acquisto

Se è prevista la possibilità di aggiungere servizi aggiuntivi a pagamento (es. un’assicurazione, una consegna più rapida, una garanzia più lunga etc.), questi non possono essere pre-impostati. Ciò significa che sarà l’acquirente a dover selezionare l’aggiunta del servizio. Viceversa, egli non dovrà essere costretto a deselezionare il servizio non desiderato e non espressamente richiesto.

Se l’inoltro dell’ordine implica il click su un pulsante, questo dovrà riportare in modo facilmente leggibile le parole ordine con obbligo di pagare o una espressione analoga.

Il sito deve indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni alla consegna. Allo stesso modo devono essere indicati i mezzi di pagamento accettati.

Una volta perfezionato l’ordine, dovrà essere inviata all’acquirente una e-mail di conferma. In questa e-mail dovranno essere indicati: il numero d’ordine; la data di acquisto; i dati dell’acquirente; i dati del venditore; il prezzo; la data di consegna prevista. L’e-mail dovrà inoltre contenere le condizioni contrattuali E-Commerce od un link alle stesse, con l’invito a conservarle.

E’ infine necessario fornire all’acquirente le informazioni contenute agli arti. 49 del Codice del Consumo e 7 del D.Lgs. 70/2003, quali ad esempio l’identità del venditore, il prezzo totale, le modalità di consegna, le garanzie e l’assistenza postvendita, il diritto di recesso etc.

Redazione delle clausole contrattuali

Le clausole che andranno a comporre le condizioni contrattuali E-Commerce variano a seconda dell’oggetto (prodotto o servizio) del contratto e delle concrete esigenze della parte venditrice.

Alcune delle clausole più comuni di un contratto E-Commerce sono quelle che disciplinano:

  • l’oggetto del contratto;
  • le modalità di conclusione;
  • il pagamento;
  • la consegna;
  • la garanzia di legge;
  • l’eventuale garanzia commerciale aggiuntiva;
  • il diritto di recesso e le modalità di reso;
  • la legge applicabile ed il foro competente;
  • la risoluzione delle controversie.

Altre clausole potranno essere inserite caso per caso a seconda delle esigenze concrete.

Il diritto di recesso (o di ripensamento)

Particolarmente importante è l’informativa che il venditore deve dare all’acquirente consumatore relativamente al diritto di recesso.

Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto senza alcuna penalità e senza l’obbligo di specificarne il motivo entro il termine di 14 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dei prodotti acquistati. Il venditore deve informare chiaramente l’acquirente sulle modalità con cui esercitare il diritto di recesso e procedere alla restituzione della merce. Deve inoltre specificare se le spese per il reso sono a carico dell’acquirente, altrimenti sarà obbligato a pagarle. Il venditore deve inoltre provvedere a rimborsare l’acquirente utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato per l’acquisto.

Il diritto di recesso non si applica per acquisti il cui controvalore è inferiore ad € 50,00.

Se il venditore omette di inserire l’informativa sul diritto di recesso, quest’ultimo potrà essere esercitato dall’acquirente entro un periodo di 12 mesi anziché di 14 giorni.

Il diritto di recesso si applica anche alla fornitura di servizi, ma è ovviamente soggetto ad una disciplina diversa rispetto alla fornitura di prodotti.

 

Nota: quanto sopra esposto rappresenta soltanto un breve riassunto degli aspetti da valutare al fine di redigere le condizioni generali di E-Commerce. La redazione del contratto necessita dell’assistenza di un professionista esperto nella materia. 

Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi all’apertura di un E-Commerce o per fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it oppure telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.