I contratti musicali: facciamo un po’ di chiarezza

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Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

30 Settembre 2018

I contratti musicali: facciamo un po’ di chiarezza

Ottenere un contratto con un’etichetta discografica è il sogno di ogni musicista emergente. Tuttavia, prima di firmare qualsiasi cosa ci capiti sotto mano, nella foga di entrare a far parte dei professionisti della musica, sarebbe meglio capire di cosa si tratta.

In questo articolo cercherò di spiegarvi i contratti musicali più comuni, partendo dall’edizione musicale per arrivare ai contratti discografici. Ne esaminerò le differenze e vi aiuterò a capire a cosa servono ed a quali clausole fare particolare attenzione.

Prima di esaminare i vari contratti, è opportuno però fare un breve ripasso sulle differenze fra opera musicale e fonogramma.  Partendo da questa distinzione, possiamo capire meglio il ruolo dei soggetti che compongono il mercato musicale (autori, editori, AIE e PF). Essi rappresenteranno le parti dei contratti musicali che andremo ad esaminare.

Per coloro che invece volessero approfondire le basi del diritto musicale, vi invito a scaricare gratuitamente il mio ebook “Il diritto della musica“.

Opera musicale, esecuzione e fonogramma

Per comprendere i fondamenti del diritto della musica e la funzione dei diversi contratti musicali è indispensabile capire la differenza fra opera musicale, esecuzione e fonogramma.

L’opera musicale è la composizione in quanto tale: l’insieme di melodia, armonia, ritmo e, talvolta, parole. Sull’opera musicale insiste il diritto d’autore, che appartiene appunto all’autore. Affinché un’opera musicale venga protetta dal diritto d’autore, è sufficiente che da idea si trasformi in espressione, ad esempio mediante la trascrizione su uno spartito.

In passato, le opere musicali potevano essere soltanto eseguite ed ascoltate dal vivo, ma non potevano essere registrate o riprodotte. Di conseguenza, le esecuzioni si esaurivano immediatamente e su di esse non potevano nascere diritti esclusivi.

Con l’avvento delle tecniche di registrazione, le opere musicali, o meglio le loro esecuzioni, iniziarono ad essere fissate su supporti fisici: i fonogrammi. Ecco che divenne possibile riprodurre ed ascoltare le esecuzioni in luoghi e momenti diversi, nonché riprodurle in copie. Conseguentemente, su di esse e sulle loro fissazioni (i fonogrammi) nacquero dei diritti di esclusiva: i diritti connessi. Essi spettano rispettivamente agli Autori Interpreti Esecutori (AIE) ed ai Produttori Fonografici (PF). Banner diritto d'autore

Editore e Produttore del Fonogramma… quale di questi soggetti è rappresentato dalla casa discografica?

La risposta a questa domanda varia da caso a caso e può essere: l’editore, il produttore fonografico, entrambi oppure nessuno dei due. Tornerò su questa domanda dopo aver spiegato le differenze fra i vari tipi di contratti musicali.

Il contratto di edizione musicale

Come abbiamo detto sopra, il diritto d’autore nasce in capo all’autore ed ha come oggetto l’opera musicale, ovvero la composizione. L’autore potrebbe anche essere completamente incapace di eseguire l’opera, ciò che importa è che l’abbia scritta.

Molto spesso l’autore non è in grado da solo di sfruttare economicamente l’opera e di pubblicarla. Ecco allora che si affida ad un editore. Con il contratto di edizione, l’autore cede, di norma a titolo definitivo, tutti diritti di utilizzazione economica su una o più delle sue opere musicali. In cambio, l’editore dovrebbe impegnarsi a pubblicare l’opera ed a riconoscere all’autore una percentuale sul ricavato.

Nella clausola relativa ai compensi di un contratto di edizione musicale, troverete le voci DEM e DRM. I DEM (Diritti di Esecuzione Musicale) sono i proventi derivanti dalle pubbliche esecuzioni della vostra opera (esibizioni live, riproduzioni in pubblici esercizi etc.). I DEM vengono calcolati in 24/24, di cui non più di 12/24 spettano all’editore, mentre i restanti 12/24 vengono ripartiti fra i coautori. I DRM (Diritti di Riproduzione Musicale) sono quelli derivanti dalle licenze di riproduzione meccanica acquistate per la vostra composizione. Anche in questo caso vengono generalmente ripartiti al 50% fra autori ed editore.

DRM e DEM vengono riscossi dagli editori e dagli autori tramite la SIAE o altre società di gestione collettiva. Altri diritti, come ad esempio quelli di sincronizzazione, vengono invece gestiti direttamente dall’editore, il quale dovrà corrispondere all’autore la propria quota (si veda “Il diritto di sincronizzazione della musica nelle opere audiovisive“). Attenzione dunque a pretendere sempre un rendiconto dei proventi da parte dell’editore e la possibilità di verificarlo.

Per coloro che intendono saperne di più su questo contratto, rinvio alla pagina dedicata al contratto di edizione musicale.

I diversi contratti di edizione musicale

I contratti di edizione musicale si distinguono in edizioni per opere o in esclusiva. Nel primo caso, l’autore cede all’editore i diritti di utilizzazione economica su una o più opere già create o sufficientemente determinate. Nel secondo caso, l’autore si vincola a scrivere in esclusiva per l’editore un certo numero di opere per un determinato periodo di tempo (non superiore a 10 anni) ed a cederne i diritti.

Firmare un contratto di edizione musicale è un passo fondamentale per un artista e deve essere considerato con estrema attenzione. Con l’edizione, l’autore cede in tutto e per sempre i suoi diritti su un’opera musicale. Pertanto, è fondamentale assicurarsi che l’editore sia in grado di sfruttarla adeguatamente. Attenzione inoltre a sottoscrivere clausole che vi vincolano in maniera troppo stretta all’editore (opzioni, prelazioni, esclusive troppo lunghe etc.). Queste clausole potrebbero infatti precludervi per sempre delle occasioni più vantaggiose per la vostra carriera.

I contratti discografici

Mentre il contratto di edizione ha come oggetto l’opera musicale ed il diritto d’autore, i contratti discografici riguardano il fonogramma ed i diritti connessi.

Le parti dei contratti discografici sono normalmente l’Artista Interprete Esecutore (AIE) ed il Produttore del Fonogramma (PF). Ad oggi però, questo non è più vero in assoluto. Più corretto è dire che i contratti discografici vengono conclusi dall’AIE con una etichetta discografica, la quale può assumere o meno il ruolo di Produttore del Fonogramma.

Produttore del Fonogramma è infatti quel soggetto che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione di un’esecuzione musicale (art. 78 l.d.a.). In passato, quando registrare un master era estremamente costoso, l’etichetta discografica assumeva quasi sempre il ruolo di Produttore del Fonogramma. Ad oggi invece, molti artisti riescono ad autoprodursi ed si presentano alle case discografiche con un master già confezionato e pronto per la distribuzione. In questo caso l’artista è allo stesso tempo AIE e PF ed il contratto discografico assumerà l’aspetto di una licenza piuttosto che di un contratto di produzione.

Produzione fonografica e licenza fonografica

Quando il disco è già stato registrato dall’artista, di sua iniziativa ed a proprie spese, il contratto concluso con la casa discografica sarà generalmente una licenza di distribuzione. L’artista vanta sul fonogramma, ovvero sulla fissazione della sua esecuzione, i diritti connessi sia in quanto AIE che in quanto PF. Di conseguenza, per poter distribuire il disco sul mercato, l’etichetta discografica dovrà acquistare in licenza entrambi i diritti. E’ evidente che in questi casi l’artista potrà pretendere un compenso più elevato, poiché la casa discografica non deve assumersi le spese ed i rischi necessari a registrare l’album.

Il classico contratto di produzione fonografica è invece quello con cui l’etichetta commissiona all’artista la registrazione di un fonogramma, assumendosi costi e responsabilità. In questo caso, la casa discografica sarà anche il Produttore del Fonogramma e dovrà acquistare dall’AIE soltanto i diritti relativi alla sua esecuzione.

Questa breve descrizione dei contratti discografici è senza dubbio riduttiva. Spesso essi assumono forme ben più complicate: contratti di produzione misti a licenze; cessioni; licenze con opzioni su contratti di produzione; licenze con opzioni sulla cessione dei diritti connessi e sulla proprietà dei master; contratti di produzione vincolati a contratti di edizione etc. Parlare di modelli standard di contratti discografici è di fatto impossibile. Essi devono essere redatti di volta in volta tenendo in considerazione le concrete esigenze delle parti e la loro forza contrattuale.

Invito coloro che vogliano approfondire questi contratti a leggere la pagina dedicata al contratto discografico.

Conclusioni

Per i contratti discografici vale quanto detto con riguardo ai contratti di edizione. Essi contengono spesso clausole volte a vincolare gli artisti per molto tempo o per la registrazione di molti dischi. Altre volte, la libertà contrattuale dell’artista viene limitata con dei patti di non concorrenza. Queste clausole vanno lette con estrema attenzione e possibilmente valutate con l’aiuto di un professionista.

Per concludere cercherò di rispondere più chiaramente alla domanda posta sopra. Qual’è il ruolo dell’etichetta discografica nei contratti musicali? La casa discografica è in linea generale il Produttore del Fonogramma. Molto spesso ma non necessariamente, essa è allo stesso editore. Altre volte, come abbiamo visto, l’etichetta discografica non assume il ruolo di Produttore del Fonogramma, bensì di mero distributore. In conclusione, l’etichetta discografica può essere editore, produttore del fonogramma, entrambi o nessuno di essi.

 

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