Licenza software: il contratto

La licenza software è il contratto utilizzato per la distribuzione di software pacchettizzati.

Nei contratti di sviluppo software l’autore realizza un programma per le specifiche esigenze di un committente. Diversamente, i contratti di licenza hanno ad oggetto programmi creati per il pubblico in generale.

Parti del contratto sono il licenziante (autore o software house) ed il licenziatario. Con la licenza non viene trasferita la proprietà del software. Il licenziante infatti trasferisce al licenziatario soltanto determinati diritti di utilizzazione, i quali devono essere specificati nelle condizioni contrattuali.

Le licenze software sono generalmente contratti per adesione. E’ la software house a redigere il contratto, il quale viene accettato così com’è dall’acquirente, senza l’intervento di trattative. Ciò significa che, ai sensi dell’art. 1341 c.c., vi è l’onere a carico del licenziante di formulare clausole contrattuali chiare e precise, poiché queste sono vincolanti solo se il licenziatario le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle prima della stipula del contratto.

Le clausole contrattuali

E’ importante innanzi tutto precisare quelli che sono i diritti trasferiti con la licenza del software e quelli che invece l’autore o la software house si riservano. L’autore può imporre un uso determinato del programma, limitare la licenza ad un numero massimo di elaboratori e limitare le installazioni possibili; limitare la durata; escludere il diritto di copiare o noleggiare il programma etc. É inoltre possibile stabilire se la licenza comporta o meno la cessione del codice sorgente ed a quali condizioni (si veda a tal fine “Software Open Source, Free Software e Copyleft: che differenza c’è?“)

Non si può invece impedire al licenziatario di effettuare la c.d. copia di back-up, né si può impedire la decompilazione[1] del programma al solo fine di garantirne l’interoperabilità. Eventuali clausole contrarie sono nulle.

E’ importante descrivere le caratteristiche del programma ed i requisiti hardware e software necessari al suo funzionamento.

Contratto di licenza software: fra vendita e locazione

Quando si compra un libro si acquista soltanto la proprietà del supporto materiale su cui esso è stampato ma non i diritti d’autore sul libro. Allo stesso modo, quando si compra un programma, si acquista la proprietà del solo supporto materiale (DVD o CD-Rom). In questo caso si perfezionano due contratti distinti: la compravendita del supporto materiale, di cui si acquista la proprietà, e la licenza d’uso del software, di cui si acquista il diritto di godimento.

La licenza d’uso del software è un contratto atipico, che non può essere assimilabile né alla compravendita né alla locazione. A seconda però di come vengono redatte la condizioni contrattuali, la licenza può avvicinarsi ad uno od all’altro modello.

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di un bene o il trasferimento di un altro diritto verso un prezzo corrispettivo. L’acquirente può disporre del diritto acquistato e venderlo a sua volta ad altri. Invece, con la locazione si trasferisce il diritto di utilizzare un bene, generalmente per un periodo limitato. Il locatario può disporre del bene solo nella misura che gli viene consentita dal contratto. A seconda che la licenza software si avvicini più alla compravendita o più alla locazione, si hanno effetti diversi dovuti al principio dell’esaurimento.

Il principio dell’esaurimento ed il diritto di rivendita del software

Se il contratto di licenza software viene assimilato alla compravendita, non vi è alcun dubbio che l’acquirente possa rivendere a sua volta il programma acquistato. E’ vero che i diritti di sfruttamento economico dell’opera software, compreso il diritto di distribuzione, non vengono trasferiti, tuttavia, in base al principio dell’esaurimento, la prima vendita di una copia del programma nella Comunità Europea esaurisce il diritto di distribuzione (vedi Licenza d’uso software e principio dell’esaurimento).

Cosa significa? Come già detto, quando compro un libro non acquisto i diritti d’autore sul libro stesso ed i diritti di sfruttamento economico dell’opera. Tuttavia, in virtù del principio dell’esaurimento, sono libero di rivendere la copia del libro da me acquistata. Lo stesso vale per il software.

E se il programma non è incorporato in un CD ma viene scaricato da internet? Secondo la Corte di Giustizia non fa alcuna differenza. L’acquirente ha comunque diritto di rivendere la copia acquistata.

Il principio dell’esaurimento è un principio di ordine pubblico, pertanto le parti non possono derogarvi ed escludere contrattualmente la facoltà per l’acquirente di rivendere il software.

Attenzione però, perché l’esaurimento non si estende al diritto di noleggiare il software. Chi acquista una copia del software potrà rivenderlo ma non noleggiarlo, a meno che il contratto di licenza non lo preveda espressamente.

Licenze a tempo determinato e cloud computing

Per mantenere un maggiore controllo sul software ed evitare l’applicazione del principio dell’esaurimento, sempre più spesso le software houses tendono ad avvicinare i contratti di licenza alla locazione. Le licenze vengono concesse a tempo determinato con abbonamenti mensili o annuali rinnovabili e pagabili con canoni periodici. In questo modo, l’acquirente non acquista un diritto perpetuo sul software, bensì il diritto di utilizzarlo per un tempo determinato.

Sempre più spesso i software vengono forniti in modalità cloud computing. Ciò permette alla software house di mantenere un controllo ancora maggiore sulla proprietà intellettuale del software. In questo modo, i file che costituiscono il software non vengono installati sul computer dell’acquirente (o meglio utente), a cui è concessa solo la possibilità di usufruire del servizio mediante accesso online, in genere per un tempo determinato.

Le clausole di esclusione della responsabilità

Un contratto di licenza software prevede spesso delle clausole volte ad escludere la responsabilità della software house licenziante. Seppur presenti nei contratti, clausole di questo tipo non sono sempre valide ed efficaci, in particolar modo quando la controparte è un consumatore.

Alcune clausole contrattuali limitano l’efficacia temporale della garanzia a periodi molto brevi. Si dice ad esempio che la garanzia per vizi che possono determinare un funzionamento del programma non conforme a quanto descritto deve essere esercitata entro 90 giorni. Una clausola di questo tipo deve ritenersi inefficace quando si tratta di vizi che il licenziante conosceva ed ha taciuto in mala fede e quando questi rendano impossibile il funzionamento del programma. La clausola è altresì invalida quando i vizi dipendano da dolo o colpa grave del licenziante.

Nel contratto di licenza software vengono spesso inserite, a tutela della software house, clausole che limitano la responsabilità per danni causati dall’utilizzo del programma al licenziatario o a terzi. Clausole di questo tipo non sono però idonee ad escludere la responsabilità del licenziante per dolo o colpa grave.

Infine, quando il licenziatario è un consumatore, ovvero una persona fisica che acquista il software per scopi estranei alla sua professione, sono da ritenersi presuntivamente vessatorie e perciò nulle tutte quelle clausole che escludono o limitano le azioni ed i diritti del consumatore.

[1] La decompilazione è quel procedimento che permette dal codice oggetto di risalire al codice sorgente.

 

Nota: quanto sopra esposto rappresenta soltanto un breve riassunto degli aspetti da valutare al fine di redigere un contratto di licenza software. La negoziazione e redazione del contratto necessita dell’assistenza di un professionista esperto nella materia. 

Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi ad un contratto di licenza software o fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, oppure scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it o telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.