I diritti morali dell’autore di un’opera musicale

diritti morali
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

21 Novembre 2017

Diritto d’autore nella musica (3° parte): i diritti morali

I diritti dell’autore si distinguono in diritti morali e diritti di utilizzazione economica. In questa terza parte dell’articolo sul diritto della musica mi occuperò soltanto dei diritti morali. Nella prossima parte affronterò invece il tema dei diritti patrimoniali d’autore.


Per leggere le parti precedenti di questo lavoro sul diritto d’autore nella musica rimando i lettori ai seguenti link: Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma (1° parte) e I requisiti di tutela del diritto d’autore nella musica (2° parte).


Sono diritti morali d’autore:

  • il diritto di paternità;
  • il diritto all’integrità dell’opera.

Spesso vengono fatti rientrare nei diritti morali dell’autore anche il diritto di rivelazione, di inedito e di pentimento.

I diritti morali d’autore sono diritti della personalità. Come tali, essi nascono in capo all’autore al momento della creazione dell’opera e non possono essere trasferiti. Pertanto, una clausola contrattuale con la quale l’autore ceda un diritto morale o vi rinunci deve considerarsi nulla.

I diritti morali di paternità ed integrità dell’opera sopravvivono anche dopo la morte dell’autore, senza limiti di tempo. In quanto diritti della personalità, essi non si trasferiscono mortis causa. Tuttavia, gli eredi acquistano la facoltà di farli valere a difesa dell’immagine e della personalità dell’autore defunto.

Il diritto di paternità e di essere riconosciuto come autore

L’art. 20 l.d.a. riconosce all’autore il diritto di rivendicare la paternità dell’opera.

Il diritto di paternità consente di rivendicare la qualità di autore dell’opera nei confronti di chiunque se ne appropri.

Il diritto di paternità include il diritto all’apposizione del nome?

Molto spesso, il diritto di paternità viene confuso con il diritto a che l’opera riporti il nome dell’autore. Ciò però non è vero in assoluto. Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, l’omessa menzione del nome dell’autore di un’opera nella sua diffusione non costituisce necessariamente violazione del diritto morale. Ciò perché la mancanza del nome non implica di per sé che sia messa in discussione la paternità dell’opera[1].

Ad esempio, la Corte di Cassazione, in un caso in cui veniva usato un brano musicale come sottofondo di un messaggio pubblicitario senza autorizzazione e senza l’indicazione del suo autore, ha escluso la violazione del diritto di paternità[2].

Tuttavia, in alcuni casi l’omissione del nome dell’autore può comportare violazione del suo diritto morale. Ciò succede quando il pubblico viene portato a credere che l’autore sia un diverso soggetto. Ad esempio, se un mio brano musicale viene caricato sul sito web di un altro musicista assieme alle sue composizioni, chi visita il sito sarà indotto a pensare che il brano sia suo.

Allo stesso modo, se un brano musicale è stato composto da due autori e viene riportato il nome di uno soltanto, il secondo autore potrà contestare la violazione del suo diritto di paternità.

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Il diritto di rivelazione

Quanto sopra sostenuto riguardo al diritto dell’autore alla menzione del suo nome sembra scontrarsi con il dettato dell’art. 21 l.d.a.

Il primo comma di questo articolo è piuttosto semplice e si limita ad affermare che “[l]’autore di un’opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore“. Un compositore ha diritto a che la sua opera sia pubblicata in forma anonima oppure sotto uno pseudonimo. Egli mantiene però il diritto di rivelarsi in ogni momento come autore, senza che ciò gli possa essere impedito contrattualmente.

Ciò che invece sembra in conflitto con quanto sopra sostenuto sul diritto all’indicazione del nome è il secondo comma dell’art. 21 l.d.a. In base a questa norma, chi acquista il diritto di sfruttare economicamente l’opera deve indicare il nome dell’autore nelle pubblicazioni, riproduzioni, esecuzioni, diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione al pubblico. Questo obbligo non può essere escluso da alcun contratto.

Dunque, l’autore ha sempre diritto a che il suo nome venga indicato? Ma allora perché i brani musicali che passano alla radio solo raramente sono seguiti o preceduti dalla menzione dell’autore? Perché in discoteca non si annuncia il nome dell’autore fra un brano e l’altro? Perché in uno spot pubblicitario che riporti in sottofondo un brano musicale non si riporta il nome dell’autore?

Il diritto dell’autore di essere indicato nelle utilizzazioni della sua opera non è assoluto. L’autore può pretendere che il suo nome venga indicato soltanto quando ciò è previsto dagli usi commerciali oppure quando questo obbligo è stato previsto contrattualmente.

Il diritto all’integrità dell’opera

L’autore di un’opera ha il diritto di opporsi a qualunque alterazione che possa comportare un pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Il diritto morale non opera per ogni alterazione ma solo per quelle suscettibili di pregiudicare l’onore o la reputazione dell’autore. Resta naturalmente inteso che, ogni elaborazione dell’opera richiede l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti. In quest’ultimo caso siamo tuttavia davanti ad un diritto di utilizzazione economica, che può essere ceduto contrattualmente.

L’onore viene considerato come il sentimento personale dell’autore circa la propria capacità creativa in rapporto alla sua opera. La reputazione è invece il giudizio che altri  danno del valore dell’autore attraverso la sua opera.

A titolo esemplificativo, può comportare violazione del diritto all’integrità la registrazione di un brano musicale contenente distorsioni che influiscano sulla sua esatta percezione. Oppure, è stata riconosciuta come violazione del diritto all’integrità la frammentazione di un brano musicale al fine del suo inserimento nella trama narrativa di un’opera drammatico-musicale senza consenso[3].

Il diritto di inedito

Il diritto di inedito è il diritto dell’autore di decidere se e quando pubblicare la propria opera. L’autore può sempre opporsi alla pubblicazione di un’opera e recedere da contratti con cui l’ha autorizzata prima che questa sia avvenuta.

L’autore può opporsi espressamente a che la sua opera venga pubblicata ed, in questo caso, neppure i suoi eredi potranno farlo (art. 24 l.d.a.).

Il diritto di pentimento

Una volta che l’opera è stata pubblicata, il diritto di inedito si esaurisce. Tuttavia, in casi eccezionali viene riconosciuto all’autore un diritto di ripensamento.

In base all’art. 142 l.d.a., l’autore può ritirare l’opera dal commercio in caso di gravi ragioni morali. Queste possono comprendere sia motivi di ordine etico che intellettuale, politico e religioso, sia le ipotesi in cui l’opera contrasti con la mutata personalità dell’autore.

L’autore che decida di effettuare questa scelta dovrà tuttavia indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di sfruttamento economico della sua opera.

Se Marilyn Manson subisse un’improvvisa conversione al cristianesimo e ritenesse che alcune delle sue opere siano in contrasto con le sue nuove convinzioni potrebbe decidere, in Italia, di ritirarle dal commercio. Ciò non gli potrebbe essere impedito ma dovrebbe rimborsare il proprio editore e la casa discografica per il danno subito.

Si conclude così anche la parte dei diritti morali d’autore. Nella prossima puntata si parlerà di diritti patrimoniali… a presto!

[1] Trib. Roma, sent. n. 1538 del 25/01/12, in Redazione Giuffré 2012.
[2] Cass., sent. n. 4723 del 03/03/2006.
[3] Trib. Roma, 10/05/05 in Dir. Autore, 2005, p. 517.

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