diritto all'immagine

Il diritto all’immagine

Il diritto all’immagine è un diritto della personalità, tutelato sia dal Codice Civile (art. 10 c.c.) che dalla Legge sul Diritto d’Autore (art. 96 l.d.a.). Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il suo consenso. Lo stesso principio vale anche per le persone famose e per quelle defunte, per le quali è necessario il consenso degli eredi.

L’immagine di una persona fisica è considerata inoltre un dato personale, pertanto il suo utilizzo costituisce un trattamento soggetto alle normative sulla privacy. Per disporre dei diritti d’immagine di una persona sarà quindi necessario individuare una finalità legittima ed una valida base giuridica (es. il consenso, un obbligo di legge, un legittimo interesse etc.).

Il diritto all’immagine viene infine considerato come uno dei diritti della personalità costituzionalmente riconosciuti e rientranti nel novero di cui all’art. 2 Cost.

I diritti d’immagine delle persone famose e le libere utilizzazioni

La regola generale per la pubblicazione di un ritratto è quindi il consenso dell’avente diritto. Tuttavia, esistono delle eccezioni, previste dall’art. 97 l.d.a.

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

La giurisprudenza è però concorde nell’interpretare queste eccezioni in modo restrittivo. La pubblicazione dell’immagine di una persona famosa deve comunque essere giustificata da un interesse pubblico all’informazione. Deve invece considerarsi illecito l’utilizzo dell’immagine altrui per finalità commerciali o pubblicitarie.

In ogni caso, la riproduzione dell’immagine non deve mai essere tale da ledere l’onore o la reputazione della persona ritratta.

Il caso delle T-Shirt con l’immagine di Audrey Hepburn

In un caso recentemente deciso dal Tribunale di Torino (sent. n. 940 del 27 febbraio 2019), la società 2223 S.a.s. è stata convenuta in giudizio dai due figli ed eredi della nota attrice Audrey Hepburn.

La società convenuta aveva prodotto e commercializzato senza autorizzazione delle T-Shirt che riproducevano, con alcune rivisitazioni, il ritratto della protagonista di “Colazione da Tiffany” Holly Golightly, interpretato dalla Hepburn. L’attrice veniva rappresentata mentre mostrava il dito medio, coperta da tatuaggi o mentre faceva un pallone con una gomma da masticare.

Le difese della parte convenuta

La società 2223 si è difesa invocando la notorietà della persona ritratta e le eccezioni di cui all’art. 97 l.d.a. Inoltre, ha sostenuto che non si trattasse di una semplice riproduzione dell’immagine, bensì di una sua rivisitazione creativa finalizzata a rappresentare in modo provocatorio l’evoluzione dell’emancipazione femminile.

La decisione del Tribunale di Torino

Il Tribunale ha rigettato le eccezioni della società convenuta ed affermato l’impossibilità di invocare le eccezioni di cui all’art. 97 l.d.a. quando la pubblicazione dell’immagine della persona nota non sia finalizzata a fornire alla collettività un’informazione su fatti di una qualche utilità sociale. A maggior ragione, non si può ricorrere alle libere utilizzazioni quando si dispone del diritto all’immagine per finalità commerciali e scopo di lucro.

Il Tribunale ha inoltre ritenuto che la riproduzione del ritratto di Audrey Hepburn coperta di tatuaggi, mentre mostrava il dito medio o con palloncini di gomme da masticare in bocca, arrecasse pregiudizio al suo onore, alla sua reputazione e al suo decoro.

I danni per violazione del diritto all’immagine

Una volta accertata la violazione del diritto all’immagine della Sig,ra Hepburn, il Tribunale ha condannato la convenuta ad un risarcimento per la somma totale di Euro 61.250,00.

Il danno complessivo è stato liquidato tenendo in considerazione tre voci: 1) il prezzo del consenso; 2) il danno per l’annacquamento dell’immagine; 3) il danno non patrimoniale.

Per quanto attiene alla prima voce di danno, la parte lesa può pretendere il pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente richiesto per concedere il consenso alla pubblicazione. Nel caso di specie, gli attori hanno dimostrato di aver concesso in passato per un caso simile il diritto all’utilizzo di un’immagine a fronte del pagamento di Euro 5.000,00. Il Giudice ha quindi moltiplicato la somma per le 9 immagini utilizzate dalla società 2223 e quantificato il danno in Euro 45.000,00.

Ulteriori Euro 11.250,00 sono stati risarciti per il danno derivante dalla perdita di valore dell’immagine conseguente al suo utilizzo (c.d. danno da annacquamento dell’immagine). Maggiore è l’utilizzo di un immagine, soprattutto quando alterata in modo pregiudizievole, minore diventa il suo valore commerciale.

Infine, il Tribunale di Torino ha quantificato in Euro 5.000,00 il danno non patrimoniale subito dagli eredi in conseguenza dell’abuso dei diritti d’immagine della madre e dell’illecito trattamento dei suoi dati personali, con un’interferenza particolarmente invasiva nella loro vita privata.

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