diritto morale d'autore per le fotografie

Le fotografie semplici raffiguranti persone, elementi o fatti della vita naturale o sociale non possono ritenersi opere d’arte tutelabili ai sensi dell’art. 2, n. 7 della legge sul diritto d’autore, a meno che il fotografo non dimostri la presenza in esse di un proprio stile personale. Esse godono invece della più limitata tutela prevista per i cosiddetti diritti connessi, che non comprende il diritto morale d’autore[1].

Prima del 1979, le fotografie godevano di una tutela limitata rispetto alle altre opere d’arte figurativa come la pittura e la scultura. Esse non erano previste nel novero delle opere protette dal diritto d’autore di cui all’art. 2 della Legge n. 633/41. Indipendentemente dal loro carattere creativo, le fotografie trovavano indiscriminata protezione ai sensi degli articoli 87 e seguenti L. 633/41, mediante i diritti connessi al diritto d’autore.

Con la riforma del 1979, il legislatore italiano ha riconosciuto anche alle opere d’arte fotografica la tutela piena del diritto d’autore, a condizione però che le stesse abbiano carattere creativo, mentre è stata mantenuta la più limitata tutela prevista dai diritti connessi per le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo.

Nel caso di specie deciso dal Tribunale di Milano con sentenza del 29 settembre 2016, il fotografo A.M. aveva convenuto in giudizio la società B.M. S.r.l., lamentando la violazione delle norme sul diritto d’autore su tre fotografie dal medesimo realizzate, raffiguranti l’attrice Moana Pozzi. In particolare, A.M. contestava la pubblicazione delle foto su alcuni siti web di proprietà della convenuta, senza il suo consenso, senza corrispondere alcuna indennità, nonché in violazione del suo diritto morale d’autore, per avere la convenuta omesso di indicare il nominativo del fotografo e la data dell’anno di produzione della fotografia.

L’art 20 della L. 633/41 riconosce all’autore di un’opera protetta il c.d. diritto morale di paternità sull’opera stessa, ovvero il diritto ad essere riconosciuto come suo autore. Come tutti i diritti morali d’autore, esso ha in Italia una durata perpetua ed è inalienabile, pertanto resta in capo all’autore anche in seguito alla cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’opera.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha negato la possibilità di applicare l’art. 20 L. 633/41 alle fotografie dell’attore. Egli aveva infatti omesso di allegare la presenza in esse di un suo stile personale, né aveva indicato gli elementi in base ai quali le stesse avrebbero dovuto ritenersi creazioni artistiche. Dette fotografie non potevano pertanto ritenersi opere d’arte protette dal diritto d’autore, bensì fotografie semplici, soggette alla tutela per i diritti connessi.

Affinché una fotografia possa godere della protezione di cui ai diritti connessi, è necessario che gli esemplari della stessa riportino il nome del fotografo o della ditta da cui il fotografo dipende o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia ed il nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata. In assenza di tali indicazioni, la riproduzione delle immagini non è considerata abusiva e non sono dovuti i compensi di cui agli articoli 91 e 98 della legge sul diritto d’autore, salva la prova della malafede in capo al riproduttore. Il diritto del fotografo a veder apposto il proprio nominativo sulle riproduzioni delle fotografie semplici presuppone infatti che tale nominativo risulti apposto dall’autore sulla fotografia in questione, rappresentando un elemento della fotografia stessa.

Nella sentenza in commento, il Tribunale di Milano non si è limitato ad esaminare gli elementi necessari a decidere la controversia ma si è spinto ad ipotizzare il caso in cui alle fotografie in questione fosse possibile applicare l’art. 20 L. 633/41, per ribadire un principio già espresso dalla Corte di Cassazione[2], secondo cui il diritto morale ad essere riconosciuto autore risulta violato nel solo caso di disconoscimento di paternità, cioè nel solo caso in cui l’opera venga attribuita a soggetto diverso dall’autore e non anche nel caso di omessa menzione del nome dell’autore, circostanza che, di per sé, non mette in discussione la sua paternità.

[1] Trib. Milano, 29 settembre 2016, n. 12188.

[2] Cass., 4723/06.

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

© 2021 - Avv. Massimo Bacci - Prato (IT) Via Valentini 23/a - P.IVA 06212440488 - Iscritto all'Ordine Avvocati di Prato

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?