Fair Use e Libere Utilizzazioni nel Copyright

Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

15 Settembre 2019

Fair Use Doctrine

Il Fair Use è una norma di diritto nata negli Stati Uniti che permette, in alcuni casi, di utilizzare liberamente opere protette da Copyright. La Fair Use Doctrine nasce come orientamento giurisprudenziale e nel 1976 viene codificata all’interno del Copyright Act (Section 17 U.S.C. § 107).

La Corte Suprema ha descritto con chiarezza le finalità del Fair Use nel leading case Stewart v Abend:

“permette ai giudici di evitare un’applicazione rigida delle leggi sul Copyright nei casi in cui ciò soffocherebbe quella stessa creatività che la legge ha l’obiettivo di promuovere”.

In sostanza, il Fair Use è un’eccezione ampia e flessibile alle regole del Copyright. Permette, in alcuni casi, di utilizzare materiale protetto da diritto d’autore gratuitamente e senza bisogno di autorizzazioni.

Il Fair Use si basa sulla consapevolezza che le nuove idee derivano dalle vecchie. Al fine di promuovere la creatività anziché soffocarla, talvolta è necessario consentire agli autori di utilizzare opere appartenenti ad altri, non con il fine di copiarle, bensì di creare qualcosa di nuovo ed originale.

Cosa dice la Section 17 § 107 del U.S. Copyright Act

The fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright“.

In base a questa norma, non viola il Copyright l’uso corretto di opere altrui per alcune finalità, come quelle di critica, discussione, informazione, insegnamento (inclusa la duplicazione in copie per l’uso in classe), borse di studio o ricerca.

Il termine “such as” sta a significare che non si tratta di un elenco chiuso. La norma prevede soltanto alcuni  esempi di utilizzazioni consentite ma è aperta anche ad altre ipotesi, da valutarsi di volta in volta prendendo in considerazione 4 fattori:

  1. l’oggetto e la natura dell’uso;
  2. la natura dell’opera protetta;
  3. la quantità e l’importanza della parte utilizzata in rapporto all’insieme dell’opera protetta;
  4. le conseguenze di questo uso sul mercato potenziale o sul valore dell’opera protetta.

Il 1° fattore: oggetto e natura dell’uso

Il primo fattore da prendere in considerazione è anche quello più importante. Esso riguarda l’uso che si intende fare dell’opera protetta. Come abbiamo visto, la Section 17 elenca alcuni esempi di usi consentiti, come la critica, l’informazione, l’insegnamento etc. Tuttavia, il Fair Use può applicarsi anche per finalità non contemplate in questo elenco.

In origine, nel valutare il primo fattore era determinante stabilire se l’uso dell’opera protetta avesse o meno un fine commerciale. In pratica, le utilizzazioni di opere altrui per finalità commerciali non erano mai consentite. Diversamente, quelle prive di uno scopo di lucro avevano maggiori chances di essere considerate Fair Use.

Questa interpretazione è stata con il tempo abbandonata. Ciò che realmente fa la differenza nella valutazione del primo fattore è l’uso c.d “trasformativo” dell’opera protetta. Si fa un uso trasformativo di un’opera quando questa viene utilizzata da un altro autore, non come sostituto della prima, bensì per esprimere qualcosa di diverso e nuovo rispetto all’originale.

Un tipico uso trasformativo è quello della parodia. Nel celebre caso Campbell v Acuff Rose, la Corte Suprema si pronunciò in favore dell’uso non autorizzato del brano “Oh, Pretty Woman” da parte del gruppo rap Live Crew. Essi utilizzarono parte della celebre canzone interpretata da Roy Orbison, compreso il celebre riff iniziale, all’interno del loro brano “Pretty Woman”. L’interpretazione dei Live Crew era finalizzata a prendere in giro gli stereotipi contenuti nella canzone originale, narrando invece la storia di una donna pelosa e della sua amica calva. In quel caso, la Corte Suprema ha ritenuto trasformativo l’uso fatto nel brano dei Live Crew. Infatti, quest’ultimo non si poneva come sostituto od alternativa alla canzone originale, bensì la citava in modo parodistico per fornire un messaggio nuovo ed opposto.

Il 2° fattore: la natura dell’opera protetta

Altro fattore da tenere in considerazione, anche se non decisivo come il precedente, è quello riguardante la natura dell’opera che si intende utilizzare. La valutazione di questo fattore si basa sull’assunto che alcune opere sono più vicine di altre allo scopo del diritto d’autore e quindi meritano maggiore protezione.

Secondo questo principio, le opere di fantasia devono essere maggiormente protette rispetto alle opere che riportano fatti. Ad esempio, un romanzo fantasy merita maggiore protezione rispetto ad una biografia che si limita a riprodurre dei fatti storici o ad un libro scolastico.

Il 3° fattore: la quantità e l’importanza della parte utilizzata

Il terzo fattore si basa sul seguente principio: dell’opera protetta bisogna utilizzare soltanto il minimo indispensabile a raggiungere lo scopo prefisso.

Se il mio intento è quello di criticare uno specifico passaggio di un articolo di giornale, non avrò bisogno di riportare l’intero articolo ma solo quel passaggio. Ugualmente, se il mio intento è quello di citare un brano all’interno di un documentario informativo, avrò più possibilità di rientrare nel Fair Use se ne riporto 10 secondi anziché l’intera canzone.

A rilevare nella valutazione di questo fattore non è soltanto la quantità dell’opera utilizzata ma anche la sua importanza. Utilizzare il “cuore” di un’opera o comunque la sua parte più distintiva fa pendere questo fattore verso un’utilizzazione non consentita.

Il 4° fattore: le conseguenze di questo uso sul mercato dell’opera protetta

Il quarto fattore si collega inevitabilmente al primo e sta a significare che il Fair Use non deve andare a creare un sostituto od un’alternativa dell’opera iniziale, che possa impattare sul mercato o sul valore dell’opera originale.

Ciò non significa che sia illecito qualsiasi utilizzo che abbia un impatto sul mercato dell’opera originale. Si pensi ad esempio all’uso a scopo di critica. É evidente che una critica negativa possa influenzare il mercato ed il valore di un’opera ma non per questo si tratta di un uso vietato.

Come si tirano le somme

Una volta esaminati tutti questi fattori, il giudice dovrà tirare le somme e decidere se l’uso di un’opera altrui possa considerarsi o meno un Fair Use. Non si tratta di un calcolo matematico ma di un bilanciamento  di interessi da effettuarsi tenendo in considerazione tutti i fattori allo stesso tempo. Alla fine dei conti però, il fattore che ha maggiore rilevanza è sempre il primo. La domanda che il Giudice deve porsi è: si tratta di un uso trasformativo oppure no? Qual è lo scopo dell’utilizzo: avvantaggiarsi del lavoro altrui oppure utilizzarlo per creare qualcosa di nuovo e di originale?

Ciò deve essere valutato tenendo ben presente il fondamento stesso del Copyright, che è quello di promuovere ed incentivare la creatività, non limitarla.

Il Fair Use in Europa e in Italia

Nella tradizione Europea, il sistema delle eccezioni al diritto d’autore è completamente diverso da quello degli Stati Uniti. Invece di avere una eccezione generale e flessibile come il Fair Use, i Paesi Europei tradizionalmente prevedono una lista chiusa di limitazioni ed eccezioni al Copyright. I casi in cui l’utilizzo di materiale protetto da diritto d’autore è consentito sono espressamente previsti dalla legge.

A livello Europeo, la Direttiva InfoSoc del 2001 ha tentato senza troppo successo di armonizzare il diritto dell’Unione in materia di limitazioni al diritto d’autore, prevedendo all’art. 5 una lista di eccezioni al Copyright consentite agli Stati Membri. Questo sistema non permette alcuna ulteriore limitazione o eccezione rispetto a quelle previste dalla Direttiva. Per di più, un’ulteriore limitazione agli Stati Membri è data dal c.d. “Three Step Test“. Le eccezioni possono essere applicate dagli Stati Membri soltanto:

  1. in casi ben specifici;
  2. non in conflitto con il normale sfruttamento dell’opera;
  3. e che non pregiudicano in modo irragionevole i diritti dell’autore.

In Italia, la norma fondamentale in materia di eccezioni al diritto d’autore è l’art. 70 L.d.a. In base ad essa, non costituiscono violazione del diritto d’autore la citazione, il riassunto o la riproduzione parziale o comunicazione al pubblico di brani o parti dell’opera, purché abbiano finalità di critica o discussione e non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. A differenza del Fair Use, i casi di libera utilizzazione sono circoscritti ad ipotesi ben precise.

Spunti e riflessioni

Sia il modello americano del Fair Use che quello Europeo della lista chiusa di eccezioni hanno i loro pregi e difetti.

Il Fair Use mal si concilia con il principio di certezza del diritto e lascia un ampio margine discrezionale ai giudici. D’altra parte, esso ha il vantaggio di essere estremamente flessibile e consente di adattarsi velocemente alle sempre nuove esigenze del Copyright.

Il sistema Europeo fornisce, almeno apparentemente, una maggiore certezza del diritto e riduce il margine di interpretazione discrezionale dei giudici. Tuttavia, si tratta di un sistema poco flessibile che mal si concilia con le esigenze sempre nuove in materia di Copyright nel mondo digitale. Non dobbiamo infatti dimenticarci che un’applicazione troppo restrittiva delle norme sul Copyright rischia di “ingessare” l’innovazione e la creatività anziché promuoverle. La nuova e più difficile sfida del Legislatore Europeo in materia di Copyright nel mercato unico digitale sarà dunque quella di creare una maggiore flessibilità, consentendo alcune libere utilizzazioni di opere protette senza tuttavia pregiudicare i diritti degli autori.

Chiuderò questo breve excursus sulle eccezioni al diritto d’autore con una frase significativa di Isac Newton, scelta anche come motto di IPRights: “If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants“.

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