Nome a dominio: la normativa per la sua tutela

nome a dominio
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

24 Febbraio 2019

Nome a dominio: la normativa per la sua tutela

Il nome a dominio (Domain Name) è l’indirizzo di un sito Internet. Senza l’esistenza dei nomi a dominio, i siti web sarebbero rintracciabili soltanto tramite gli indirizzi IP (Internet Protocol), ovvero sequenze irriconoscibili di numeri. Grazie alle regole del Domain Name System (DNS), a ciascun indirizzo IP riconducibile ad un sito web viene invece assegnato un nome a dominio. In questo modo, i siti possono essere più facilmente trovati, riconosciuti e ricordati dagli utenti.

Per tale ragione, il nome a dominio non è soltanto l’indirizzo elettronico che consente di accedere ad un sito Internet. Esso è un vero e proprio segno distintivo, come la ditta, l’insegna ed il marchio, che consente di attirare gli utenti verso il sito.

La struttura di un nome a dominio

Ogni nome a dominio si compone generalmente di una sigla www (World Wide Web), un punto, un Second Level Domain (SLD) o dominio di secondo livello, un altro punto ed infine un Top Level Domain (TLD), o dominio di primo livello. Il Top Level Domain è la parte del dominio che si trova dopo il punto sulla destra (ad esempio .com, .it, .de, .fr, .org, .net). Il Second Level Domain è invece il cuore del dominio e svolge la funzione distintiva.

I TLD si distinguono in:

  • Country Code Top Level Domain (ccTLDs), i quali individuano il Paese in cui è avvenuta la registrazione (ad esempio .it per l’Italia, .es per la Spagna, .fr per la Francia);
  • Generic Top Level Domain (gTLDs), che individuano il tipo di attività (ad esempio .com per le attività commerciali, .org e .net per le organizzazioni).

La registrazione del nome a dominio

La registrazione dei nomi a dominio è gestita a livello internazionale dall’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). In ogni Paese invece è presente un ente preposto all’assegnazione dei ccTLDs. La richiesta di registrazione di un nome a dominio .it deve effettuarsi al Registro italiano, o Registro dei Nomi Assegnati (RNA). Gli utenti però non si rivolgono direttamente al Registro, bensì a specifiche società che interagiscono direttamente con il Registro , dette Registrars. Una volta registrato, il nome a dominio viene inserito nel database WHOIS, una banca dati che raccoglie nomi ed informazioni dei titolari di siti internet e consultabile pubblicamente.

L’assegnazione di un nome a dominio avviene sulla base della regola First Come First Served. Si segue quindi l’ordine cronologico delle richieste e l’assegnazione viene effettuata in favore di chi la richieda per primo. Tuttavia, in alcuni casi è possibile mettere in discussione la regola del First Come First Served. Ad esempio, quando la registrazione di un nome a dominio non ancora assegnato è stata effettuata in mala fede oppure in violazione dei diritti di privativa di un marchio altrui.

Il quadro normativo

I nomi a dominio sono riconosciuti dal Codice della Proprietà Industriale italiano come veri e propri segni distintivi, al pari della ditta, del marchio e dell’insegna.

L’art. 12 c.p.i. considera i nomi a dominio come anteriorità invalidanti per la registrazione di un marchio. Non può essere registrato come marchio un segno precedentemente utilizzato come nome a dominio da un’attività economica, quando l’identità o somiglianza dei due segni possa comportare rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Inversamente, l’art. 22 c.p.i. vieta di adottare come Domain Name un segno identico o simile al marchio altrui, quando ciò posa determinare rischio di confusione o associazione o vi sia un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio. Quando questa norma viene violata, è possibile agire in giudizio per ottenere la revoca o il trasferimento della registrazione del nome a dominio, in deroga alla regola First Come First Served. É inoltre possibile ricorrere a procedure alternative, come l’arbitrato irrituale o la rassegnazione dei nomi a dominio, di cui parleremo successivamente.


Leggi anche “Nomi a dominio simili: come si effettua il giudizio di confondibilità“.


Il Domain Grabbing o Cybersquatting

Il Domain Grabbing o Cybersquatting è la pratica che consiste nella registrazione come nome a dominio di segni distintivi o nomi di terzi, spesso rinomati, al fine di appropriarsi della loro notorietà ed ottenere un ingiusto vantaggio.

I c.d. cybersquatters approfittano della regola First Come First Served per registrare nomi a dominio corrispondenti a marchi altrui prima dei loro legittimi titolari. Dopodiché, cercano di venderli ai titolari dei marchi a prezzi molto più elevati rispetto a quelli di registrazione. Tale pratica è illecita e molto pericolosa per i titolari dei marchi, in quanto i nomi a dominio costituiscono una risorsa ormai imprescindibile per le imprese. Allo stesso modo, si tratta di una prassi pericolosa per il pubblico degli utenti, i quali possono essere sviati verso siti Internet che riportano un nome corrispondente ad un noto brand ma che non sono in realtà riconducibili al suo titolare.

Per contrastare queste attività in tempi rapidi e senza dover sostenere i costi di un giudizio, sono nate delle procedure alternative molto più snelle ed economiche, quali l’arbitrato irrituale e la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio.

La risoluzione delle dispute in materia di nomi a dominio

Mediante il ricorso ad una ADR (Alternative Dispute Resolution) è possibile ottenere la riassegnazione di un un nome a dominio in pochi mesi e ad un prezzo relativamente contenuto.

Prima di ricorrere ad una ADR, il ricorrente deve inviare una comunicazione di opposizione al Registro italiano, compilando l’apposito formulario. Il Registro informerà di tale opposizione l’assegnatario e passerà il nome a dominio nello stato di Challenged.

Le procedure esperibili per ottenere la restituzione di un nome a dominio illecitamente registrato sono:

  • l’arbitrato irrituale;
  • la procedura di riassegnazione.

L’arbitrato è una procedura subordinata al consenso di entrambe le parti, che può essere dato al momento della registrazione oppure in un momento successivo. Trattandosi di un arbitrato irrituale, la decisione del Collegio arbitrale non ha il valore di una sentenza bensì di un contratto. Tuttavia, se la parte soccombente non si adegua alla decisione del collegio arbitrale, essa potrà essere assunta come vincolante dinanzi ad un’Autorità Giudiziaria.

La procedura di riassegnazione di nomi a dominio

La procedura più semplice ed immediata per contrastare il fenomeno del Domain Grabbing è quella di riassegnazione. A differenza dell’arbitrato, essa non richiede l’accettazione di entrambe le parti. L’inizio della procedura viene comunicato all’assegnatario assieme ad un termine per inviare le proprie difese scritte. Successivamente, viene nominato un arbitro o un collegio di tre arbitri scelti fra una lista di esperti, che prenderà una decisione nel termine di poche settimane.

La procedura per la riassegnazione di un nome a dominio con ccTLD .it può essere esperita dinanzi ad un PSRD (Prestatore del Servizio di Risoluzione delle Dispute). Tale ruolo è svolto da studi professionali abilitati o da alcune camere arbitrali (ad esempio dalla Camera Arbitrale di Milano).

Requisiti per la riassegnazione dei nomi a dominio

Per poter ottenere la riassegnazione del nome a dominio, sul ricorrete grava l’onere di provare che:

  • il nome a dominio sia identico o simile ad un marchio su cui lo stesso vanta un diritto e tale da creare confusione per il pubblico. Può inoltre essere chiesta la riassegnazione di un nome a dominio identico al proprio nome e cognome;
  • l’assegnatario non vanti alcun diritto o titolo sul nome a dominio contestato;
  • il nome a dominio sia stato registrato o venga usato in mala fede. La mala fede può essere presunta quando si riesce a dimostrare che il dominio è stato registrato al solo scopo di rivenderlo o di sottrarlo ad un legittimo utilizzatore (ad esempio quando non venga utilizzato entro 2 anni dalla registrazione).

Nel caso in cui l’arbitro decida in suo favore, il ricorrente dovrà attivarsi con il Registro italiano affinché provveda a dare esecuzione alla decisione e gli trasferisca il nome a dominio.

Per quanto riguarda invece i nomi a dominio con gTLD (.com, .org, .net etc.), una simile procedura di riassegnazione è resa disponibile dalla WIPO (World Intellectual Property Organization) di Ginevra.

[kleo_button title=”Per assistenza nella riassegnazione di un nome a dominio contattaci!” href=”https://www.iprights.it/contatti-2/” style=”default” size=”large”]

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Potrebbe interessarti anche…

Chiedi una consulenza

9 + 11 =