Vendita Promozionale e Saldi: Normativa e Regole

vendita promozionale
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

26 Agosto 2020

Vendite promozionali e vendite straordinarie: cosa sono e qual è la normativa applicabile

La vendita promozionale, i saldi di fine stagione o, più semplicemente, l’applicazione di sconti sono strumenti fondamentali per chiunque eserciti la vendita di prodotti o servizi, sia offline che tramite e-commerce.

Ciò che però non tutti sanno è che queste attività non sono libere, bensì sottoposte ad una specifica normativa nazionale e regionale, la cui violazione può comportare ingenti sanzioni amministrative.

Per poter svolgere la propria attività di commercio nel rispetto delle regole, occorre quindi saper riconoscere i diversi tipi di vendite straordinarie ed individuare le normative di volta in volta applicabili.

Le vendite straordinarie: normativa nazionale e regionale

Le vendite straordinarie sono disciplinate all’art. 15 del D.Lgs. 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio). Esso distingue le vendite straordinarie in tre categorie:

  • di liquidazione
  • di fine stagione
  • vendite promozionali

La normativa nazionale si limita a fornire una definizione delle suddette categorie e poche regole comuni. Dopodiché, le cose si complicano, poiché la regolamentazione delle vendite straordinarie è affidata alle singole Regioni. Per questo motivo, chiunque voglia conoscere il periodo dei saldi e le regole applicabili, deve individuare i provvedimenti emanati dalla Regione in cui viene svolta l’attività. Ad esempio, nella Regione Toscana le vendite straordinarie sono disciplinate agli articoli 101 e successivi del Codice del Commercio (Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62). 

Quale legge regionale si applica agli e-commerce?

Agli e-commerce, non potendo far riferimento ad un negozio fisico, si applica la legge della Regione in cui si trova la sede legale dell’impresa.

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Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono quelle effettuate quando l’esercente ha bisogno di liberarsi in breve tempo della merce presente in magazzino.

Sono vendite in liquidazione quelle fatte in vista della cessazione dell’attività commerciale, della cessione dell’azienda, del trasferimento o del rinnovo dei locali commerciali.

Prima di effettuare una vendita in liquidazione, occorre fornire la comunicazione al Comune di appartenenza (o all’autorità designata a livello regionale) e documentare le ragioni della liquidazione.

Le durata e le modalità di svolgimento delle vendite in liquidazione sono disciplinate a livello regionale. Ad esempio, nella Regione Toscana possono avere una durata massima di 8 settimane in caso di cessazione o vendita dell’attività e di 4 settimane in caso di trasferimento o rinnovo dei locali. Non è possibile reintrodurre merci nei locali durante la vendita in liquidazione e, in caso di liquidazione per cessazione dell’attività, l’esercente non potrà riprenderla nei medesimi locali per almeno 180 giorni.

Vendite di fine stagione: i saldi estivi e invernali

I saldi riguardano quei beni, a carattere stagionale o legati alla moda, che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

I saldi vengono generalmente effettuati due volte l’anno, alla fine del periodo estivo e di quello invernale, per una durata complessiva di 60 giorni o 8 settimane. Tuttavia, la durata ed i periodi esatti sono individuati annualmente da ordinanze regionali e pertanto possono variare da Regione a Regione. Per gli e-commerce, il periodo dei saldi è quello individuato per la Regione in cui si trova la sede legale dell’impresa.

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono quelle che prevedono offerte di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose per periodi di tempo limitato. Le promozioni possono consistere in prezzi scontati, spedizioni gratuite, garanzie aggiuntive o altre condizioni di favore.

Come per le altre vendite straordinarie, la disciplina delle vendite promozionali è demandata alle singole Regioni, fra le quali possono esserci anche notevoli differenze. Ad esempio, nella Regione Puglia le vendite promozionali non possono riguardare la totalità dei prodotti, non possono essere effettuate nel mese di Dicembre, non possono riguardare prodotti oggetto di una promozione immediatamente precedente e la loro durata non può eccedere i 30 giorni (art. 5 Reg. Regionale 18 ottobre 2016, n. 10). Nella Regione Sicilia, è consentito effettuare un massimo di 3 vendite promozionali l’anno, per una durata di non oltre 21 giorni ciascuna e devono essere comunicate preventivamente al Comune di appartenenza (art. 7, L.R. 25 marzo 1996 n. 9). In altre Regioni, le vendite promozionali non sono sottoposte a particolari vincoli od obblighi di comunicazione.

Generalmente, le vendite promozionali dei prodotti stagionali o di moda non sono consentite nel periodo antecedente i saldi estivi ed invernali.

Quando possiamo parlare di vendita promozionale?

Come abbiamo visto sopra, le vendite promozionali non sono sempre libere ma possono essere soggette a vincoli e restrizioni. Ma quando possiamo realmente dire di trovarci dinanzi ad una vendita promozionale? L’applicazione di un semplice sconto su un prodotto è considerato vendita promozionale?

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (su tutte Cass. n. 10475/06), si ha una vendita straordinaria soltanto se viene presentata al pubblico una condizione favorevole di acquisto. Ci troviamo davanti ad una vendita promozionale quando l’offerta è accompagnata da diciture come “sino ad esaurimento scorte”, “sino al 5 marzo” o da qualsiasi altro elemento che possa far percepire al pubblico la presenza di una eccezionale occasione di favore. Diversamente, la semplice applicazione di uno sconto non anticipata da alcuna pubblicità o reclamizzazione non può considerarsi vendita promozionale.

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L’esposizione del prezzo: attenzione a come si comunicano gli sconti!

Una regola comune a tutte le vendite straordinarie disciplinata direttamente dalla normativa nazionale è quella che riguarda l’esposizione del prezzo.

L’esercente deve sempre esporre: il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata.

Ma cosa si intende per prezzo originale? Si tratta del prezzo normalmente applicato dal medesimo esercente, da non confondersi con il prezzo di listino del prodotto, ovvero del prezzo suggerito dal produttore del bene. 

Con sentenza del 12 settembre 2019, il Tribunale di Milano ha considerato integrare una pratica commerciale ingannevole (art. 21 Codice del Consumo) l’apposizione di un bollino indicante un prezzo scontato rispetto a quello stampato sulla medesima confezione. Secondo i giudici meneghini, la condotta ingannevole consiste nell’aver omesso di chiarire che il prezzo sulla confezione rappresenta meramente quello consigliato dal produttore e non quello applicato dal venditore prima della promozione.

Occorre quindi fare molta attenzione a come vengono comunicati gli sconti, poiché è molto facile incorrere in una condotta ingannevole ai danni dei consumatori. A seconda di come lo sconto viene comunicato, potrebbe essere percepito dal consumatore come vendita promozionale e quindi essere soggetto ai limiti previsti dalla legge regionale. Inoltre, la comunicazione di un prezzo di favore deve essere sempre posto in relazione con il prezzo generalmente applicato dall’esercente.

La comunicazione degli sconti negli e-commerce

Nei siti di e-commerce è comune trovare accanto al prodotto un prezzo più alto sbarrato accompagnato da un prezzo scontato. Davanti ad una presentazione di questo tipo, è probabile che il consumatore percepisca la presenza di una vendita promozionale e quindi di una condizione favorevole limitata nel tempo. Questa percezione può indurlo ad acquistare ciò che altrimenti non avrebbe acquistato

Una comunicazione di questo tipo può considerarsi ingannevole se il prezzo sbarrato non corrisponde a quello normalmente praticato dal medesimo esercente, bensì al prezzo consigliato dal produttore. A maggior ragione, la condotta è ingannevole se il prezzo più alto non è mai stato applicato dall’esercente o semplicemente non è veritiero. É quindi scorretta la condotta di un e-commerce che mantenga la comunicazione di prezzi scontati sui medesimi prodotti per lunghi periodi di tempo, facendo passare come prezzo eccezionalmente favorevole quello che in realtà è il normale prezzo di vendita applicato dall’esercente.

Le vendite sottocosto

Un capitolo a parte merita di essere dedicato alle vendite sottocosto, anch’esse citate fra le vendite straordinarie di cui all’art. 15 D.lgs. 114/98 ma destinatarie di una disciplina speciale. 

La finalità di un’attività d’impresa commerciale è generalmente quella di generare profitto. Le vendite sottocosto invece non apportano alcun margine di profitto per l’imprenditore. Sebbene possano rappresentare un vantaggio per i consumatori nel breve periodo, le vendite sottocosto applicate in maniera indiscriminata rischiano di alterare la concorrenza e di tradursi in un danno per il mercato nel lungo periodo. Per tale ragione, esse devono essere soggette a limitazioni e devono rappresentare l’eccezione, non la regola.

Sono vendite sottocosto quelle effettuate ad un prezzo inferiore rispetto alla fattura di acquisto del prodotto, maggiorato dell’IVA e di altre tasse. Esse sono disciplinate nel D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che prevede determinate limitazioni ed obblighi di comunicazione preventiva. Le limitazioni si applicano soltanto quando la vendita sottocosto viene effettuata a fini promozionali. Il D.P.R. n. 218/01 non si applica infatti alle vendite sottocosto effettuate durante i saldi di fine stagione o per finalità di liquidazione.

Le vendite sottocosto negli e-commerce

Con la Risoluzione n. 97761 dell’11 giugno 2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che le limitazioni di cui al D.P.R. n. 218/01 non si applicano alle vendite online. Negli e-commerce, le vendite sottocosto sono pertanto libere da vincoli.

Ciò non significa che queste siano sempre e comunque legittime.

In primo luogo, anche le vendite sottocosto effettuate tramite e-commerce sono sottoposte alle comuni regole previste per la tutela dei consumatori e riguardanti le comunicazioni ingannevoli.

In secondo luogo, le vendite sottocosto possono rappresentare una violazione delle norme antitrust poste a tutela della libera concorrenza. Tale fattispecie si integra quando la vendita sottocosto viene effettuata da un’impresa in posizione dominante al fine di spingere i concorrenti fuori dal mercato ed assicurarsi una posizione di monopolio.

In altri casi, l’applicazione di vendite sottocosto è stata considerata un’ipotesi di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. Secondo la Corte d’Appello di Roma (sentenza del 30 marzo 2009, in GADI 2009, 1 , 211), la vendita sottocosto in assenza dei presupposti per essere considerata come una vendita di liquidazione o di fine stagione si qualifica come concorrenza sleale, poiché finalizzata a creare un vero e proprio mercato parallelo e a generare confusione nel giudizio del consumatore in ordine al costo effettivo del bene, causando squilibri nel mercato.

Conclusioni

La normativa in materia di vendite promozionali, straordinarie e, più in generale, di comunicazione pubblicitaria è vasta e frastagliata. Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni o di subire azioni legali è importante mantenersi costantemente aggiornati sulle norme di settore. Bisogna inoltre mantenere sempre la massima trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni commerciali, evitando potenziali fonti di inganno per i consumatori. 

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