Contratto di sviluppo software: attenzione ai diritti d’autore

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Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

8 Giugno 2017

Perché per redigere un contratto di sviluppo software è fondamentale affidarsi ad un professionista esperto in diritto d’autore?

La redazione del contratto di sviluppo software deve tener conto della natura immateriale del suo oggetto. Esso deve  regolamentare le sorti dei diritti d’autore sul programma in base alle concrete esigenze delle parti. La mancanza di una corretta disciplina rischia infatti di tradursi in un danno potenzialmente molto grave, soprattutto per la software house che ha realizzato il programma.

Il contratto di sviluppo software

Il contratto di sviluppo software è un contratto atipico. Con esso, un soggetto (committente) incarica una software house o un singolo sviluppatore (fornitore) di progettare e realizzare un programma informatico che si adatti alle sue particolari esigenze.

La differenza dal contratto di appalto

Un errore comunemente riscontrato nel redigere un contratto di sviluppo software è quello di utilizzare moduli standard predisposti per contratti di appalto d’opera. Con quest’ultimo, una parte (appaltatore) assume, con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro un corrispettivo in denaro.

In effetti, le due figure contrattuali si assomigliano fra loro. Sennonché, una differenza fondamentale deriva proprio dal carattere immateriale del software. Questa differenza non può essere trascurata.

Un contratto di sviluppo software redatto nella forma di un contratto di appalto, o comunque senza i necessari accorgimenti relativi alla disciplina dei diritti di proprietà intellettuale, rischia di realizzare conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalle parti.  Il rischio più grosso per la software house che ha realizzato il programma è quello di perdere ogni diritto di sfruttamento dei suoi codici.

La protezione del software da parte del diritto d’autore

Il software trova riconoscimento normativo nella legge sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633), che lo qualifica come opera dell’ingegno di carattere creativo, assimilandolo ad un’opera letteraria. Come tale, il software trova tutela contro la riproduzione (totale o parziale) nella sua duplice forma del codice oggetto e del codice sorgente (si veda “Proprietà intellettuale del software: come proteggerla“).

A differenza del diritto morale ad essere riconosciuto come autore del software, che non può essere alienato, i diritti di sfruttamento economico possono essere trasferiti contrattualmente. L’utente che “acquista” un software in un negozio di informatica, non acquista però la “proprietà” sull’opera intellettuale. Ciò che acquista è il diritto di proprietà del supporto materiale nel quale il software è contenuto ed una “licenza” che ne consente determinati utilizzi (si veda anche “Licenza d’uso software e principio dell’esaurimento“).

Conseguenza di ciò è che l’acquirente di “Photoshop”, “Microsoft Office”, “AutoCad” etc. non ha accesso al codice sorgente del programma e non acquista il diritto di riprodurre (copiare), totalmente o anche parzialmente, il codice oggetto o il codice sorgente. Se lo fa, viola i diritti d’autore di Adobe, Microsoft, o comunque dei titolari del programma, e commette un illecito sia civile che penale.

La necessità di disciplinare i diritti d’autore nel redigere un contratto di sviluppo software

Quanto sopra ci consente di comprendere il motivo per il quale nel redigere un contratto di sviluppo software sia fondamentale disciplinare accuratamente e secondo le concrete esigenze delle parti le sorti dei diritti d’autore. Un contratto sbagliato rischia di creare danni potenzialmente molto gravi, in particolare per la software house che ha realizzato il programma.

L’impresa che commissiona la progettazione e realizzazione di un software per la gestione della propria contabilità, del magazzino, degli ordini o per qualsiasi altra esigenza, in genere non ha alcun interesse ad acquistare il diritto di riprodurre il codice oggetto o il codice sorgente.

Dall’altra parte, una software house che realizza programmi simili per diversi committenti, può avere un forte interesse a mantenere il diritto di utilizzare porzioni dei medesimi codici. Un contratto di sviluppo software redatto nella forma di un contratto di appalto rischierebbe di trasferire al committente ogni diritto di sfruttamento economico sui codici, con la conseguenza che la software house che li ha creati non potrebbe più utilizzarli per la realizzazione di altri programmi.

Nel redigere un contratto di sviluppo software è dunque importante capire quali sono le concrete esigenze delle parti e fare molta attenzione nel disciplinare le sorti dei diritti di proprietà intellettuale. Per la software house sarà infatti di fondamentale importanza riservarsi i diritti di sfruttamento dei codici e limitare gli utilizzi consentiti del programma a ciò di cui il committente ha realmente bisogno. 

 

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