Caricare immagini online senza il consenso dell’autore

caricare immagini online
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

20 Agosto 2018

Caricare immagini online senza il consenso dell’autore: per la Corte di Giustizia si tratta di una illecita comunicazione al pubblico

Ripubblicare su internet senza il consenso dell’autore una fotografia rinvenuta su un diverso sito web costituisce un’illecita comunicazione al pubblico.  A stabilirlo è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 7 Agosto 2018 (C-161/17).

La ricostruzione dei fatti

Il Sig. Dirk Renckhoff, fotografo di professione, aveva autorizzato la pubblicazione di una sua fotografia della città di Cordoba su un sito internet dedicato ai viaggi. Il sito era liberamente accessibile a tutti e sulla foto non era stata posta alcuna restrizione volta ad impedire che la stessa venisse scaricata.

Un’alunna tedesca ha scaricato la fotografia e l’ha utilizzata in un suo progetto di ricerca per la scuola. In esso, la ragazza menzionava il sito internet da cui aveva preso la foto ma non il nome del fotografo. Il progetto contenente la fotografia veniva poi pubblicato sul sito internet della scuola.

Il Sig. Renckhoff, accortosi del fatto, ha citato in giudizio l’istituto incaricato del controllo sulla scuola, chiedendo la rimozione della fotografia ed un risarcimento di € 400 per la violazione del suo diritto d’autore.

Il fotografo ha vinto sia in primo che in secondo grado e la causa è giunta sino alla Corte federale di giustizia tedesca. Quest’ultima ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea[1]. La domanda sottoposta alla Corte di Giustizia era la seguente: costituisce comunicazione al pubblico l’inserimento su un proprio sito web di una fotografia già pubblicata su un diverso sito con il consenso dell’autore e liberamente accessibile a tutti?

La nozione di comunicazione al pubblico secondo la Corte di Giustizia

Caricare immagini online senza autorizzazione non è consentito quando si tratta di fotografie coperte da diritto d’autore.


Per approfondire il tema e capire quando una fotografia è protetta da diritto d’autore rinvio all’articolo Fotografie d’autore: qual è la differenza dalle fotografie semplici?.


Si tratta di un concetto piuttosto banale ed ormai assimilato anche dal pubblico degli internauti. Ma allora, perché sono occorsi tre gradi di giudizio ed una pronuncia della Corte di Giustizia per rispondere ad un domanda apparentemente ovvia? La ragione si trova nel concetto di comunicazione al pubblico, così come elaborato dalle precedenti sentenze della Corte di Giustizia.


Per approfondire la nozione di comunicazione al pubblico nelle precedenti decisioni della Corte di Giustizia si rinvia ai seguenti articoli: Link e comunicazione al pubblico: i casi Svensson, Bestwater e GS MediaCorte di Giustizia: The Pirate Bay compie attività di comunicazione al pubblico;Viola i diritti d’autore la vendita di dispositivi per lo streaming da siti pirata.


Fra i diritti esclusivi riservati all’autore si annovera quello di comunicare al pubblico le proprie opere. All’autore è riservato il diritto di di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione delle loro opere in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti[2].

Affinché si possa avere una comunicazione al pubblico sono dunque necessari due requisiti: un atto di comunicazione di un’opera ed un pubblico. Il primo dei due requisiti consiste nel mettere a disposizione un’opera, nel renderla in qualsiasi modo accessibile. La nozione di pubblico invece si riferisce ad un numero indeterminato di destinatari potenziali o comunque ad un numero considerevole di persone.

Il requisito del “nuovo pubblico” nell’attività di linking

Alla luce di quanto sopra, non sembrerebbe esserci alcun dubbio sul fatto che caricare immagini online costituisca un atto di comunicazione al pubblico. Pubblicare una fotografia su internet significa infatti renderla disponibile ad un pubblico potenzialmente vastissimo di internauti.

Sennonché, in alcune precedenti pronunce riguardanti l’attività di hyperlinking, la Corte di Giustizia ha ulteriormente complicato la nozione di comunicazione al pubblico[3]. Il ragionamento della Corte è il seguente. Nel momento in cui il titolare dei diritti d’autore su un’opera ne consente la pubblicazione su internet, egli ne autorizza la comunicazione al pubblico. Affinché, quindi, possa esserci una violazione dei suoi diritti d’autore, è necessario che avvenga una comunicazione al pubblico nuova rispetto a quella autorizzata. Una comunicazione al pubblico può considerarsi nuova soltanto se: viene effettuata con un mezzo tecnico differente (ad esempio un trasmissione televisiva rispetto ad una pubblicazione su internet) oppure è rivolta ad un nuovo pubblico.

In base a questo principio, la Corte ha potuto affermare che l’attività di linking verso un contenuto protetto da diritto d’autore già pubblicato su internet non costituisce una nuova comunicazione al pubblico. Infatti, sia il mezzo tecnico (trasmissione via internet) che il pubblico di riferimento (potenzialmente tutti gli internauti) sono gli stessi. Diversamente, se l’opera è pubblicata in un’area riservata di un sito ed il link consente di aggirare questa barriera e di farvi accedere chiunque, allora si ha un nuovo pubblico ed un nuova comunicazione al pubblico.

Perché caricare immagini online è diverso rispetto a linkare verso le stesse immagini già pubblicate altrove?

Alla luce di questi principi, la domanda posta dai giudici tedeschi alla Corte di Giustizia appare più che legittima: perché caricare immagini online è diverso rispetto a linkare verso immagini già caricate?

La fotografia del Sig. Renckhoff era stata pubblicata legittimamente su un sito internet accessibile da tutto il pubblico degli internauti. Nel momento in cui la scuola ha caricato la medesima foto sul suo sito, ha effettuato una nuova comunicazione al pubblico? Istintivamente verrebbe da rispondere “sì” ma, applicando i principi sanciti dalla Corte nei suoi numerosi precedenti, la risposta dovrebbe essere “no”.

Infatti, nel caricare nuovamente un’immagine online già pubblicata su un sito internet accessibile a tutti non si utilizza un “diverso mezzo tecnico”, né si ha un “nuovo pubblico”. Quest’ultimo è rappresentato potenzialmente da tutti gli internauti.

La risposta della Corte di Giustizia

Nella sentenza esaminata, la Corte di Giustizia cha concluso diversamente affermando l’esistenza di una nuova comunicazione al pubblico. Caricare online una foto protetta da diritto d’autore costituisce una nuova comunicazione al pubblico, anche se la medesima foto era già stata legittimamente pubblicata su internet ed era liberamente accessibile a tutti.

Sussiste nel caso di specie il requisito del “nuovo pubblico”?

Secondo la Corte, il pubblico preso in considerazione dall’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito nel quale era stata inizialmente pubblicata è costituito dai soli utilizzatori di questo sito. Gli utilizzatori del sito internet sul quale l’opera è stata ulteriormente messa in rete senza l’autorizzazione del titolare costituisce invece un “nuovo pubblico“.

Questo principio sembra però essere in aperta contraddizione con quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza Svensson in materia di link. Il pubblico del sito accessibile a tutti su cui viene pubblicata legittimamente un’opera protetta da diritto d’autore è lo stesso pubblico del sito in cui è contenuto il link che vi rinvia.

La differenza fra link e ripubblicazione secondo la Corte di Giustizia

La Corte aggiunge a quanto sopra un ulteriore ragionamento. La comunicazione di un’opera mediante una nuova messa in rete su un sito internet differente rispetto a quello su cui era stata già pubblicata non può assimilarsi alla mera attività di link. Ciò in quanto, a seguito di tale messa in rete, il titolare perde il controllo sull’opera. A differenza del link, infatti, la rimozione dell’opera dal sito originario non comporta il venir meno della comunicazione al pubblico effettuata dal sito di ripubblicazione.

Questa seconda osservazione è senza dubbio corretta ma non sembra coerente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia sino ad oggi. La perdita di controllo sull’opera sembra piuttosto derivare dal fatto che la ripubblicazione coinvolge una diversa copia dell’opera protetta e non quella originariamente comunicata. Non dobbiamo infatti dimenticare che, nel momento in cui l’alunna ha scaricato la foto sul proprio computer ne ha fatto una copia, violando il diritto di riproduzione dell’autore. Allo stesso modo, anche l’upload di una immagine online necessita di una sua riproduzione sul server in cui è ospitato il sito internet.

Conclusioni

Nell’articolo “Diritto d’autore e nozione di comunicazione al pubblico” pubblicato lo scorso anno per Giurisprudenza Italiana[4], ho già avuto modo di esprimere le mie perplessità sulla nozione di comunicazione al pubblico elaborata dalla Corte di Giustizia.

Nel caso di specie, sembra senza dubbio corretto considerare la ripubblicazione su internet di una foto protetta da diritto d’autore come una comunicazione al pubblico. L’impressione però è che, per raggiungere il risultato voluto senza abbandonare alcuni principi enunciati in precedenza, la Corte si veda costretta ad arrampicarsi sugli specchi ed a contraddirsi continuamente. Ciò porta ad una situazione di perdurante incertezza, con il risultato di aver portato sino alla Corte di Giustizia un caso apparentemente banale del valore di poche centinaia di Euro.


Per proteggere le tue fotografie in rete, scopri come usare il simbolo del copyright nell’articolo “Simbolo copyright: quando ha senso usarlo?“.


[1] Il rinvio pregiudiziale è uno strumento mediante il quale un giudice nazionale può domandare alla Corte di Giustizia di pronunciarsi su una questione riguardante l’interpretazione di una norma europea.
[2] Art. 3 Dir. 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
[3] C-466/12 (Svensson), C-348/13 (BestWater); C-160/15 (GS Media).
[4] Massimo Bacci, Diritto d’autore e nozione di comunicazione al pubblico, in Giurisprudenza Italiana, n. 7 2017, pagg. 1615-1617, Wolters Kluwer.

 

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