Fotografie d’autore: qual è la differenza dalle fotografie semplici?

fotografie d'autore
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

20 Febbraio 2018

Fotografie d’autore, fotografie semplici e fotografie documentali: i diversi diritti

Le fotografie sono oggetto di tutela da parte della legge n. 633 del 1941 sul diritto d’autore e degli altri diritti connessi. Esse però non sono considerate tutte allo stesso modo e non vantano gli stessi diritti. Il nostro ordinamento distingue infatti tre diversi tipi di fotografie:

Soltanto le prime trovano piena tutela da parte del diritto d’autore. Le seconde sono protette dai diritti connessi al diritto d’autore. Le terze invece non trovano tutela come opere dell’ingegno, ma potrebbero comunque essere protette da altre norme, ad esempio quelle sul segreto industriale o sul trattamento dei dati personali.

Per sapere quando una foto può essere riprodotta, su internet o su carta, ed a quali condizioni, è fondamentale capire a quale delle tre categorie appartiene.

Fotografie d’autore

L’art. 2 l.d.a. contiene un elenco non tassativo delle opere protette dal diritto d’autore. Nel 1979, il legislatore ha finalmente inserito in questo elenco anche “le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo“. Nel medesimo articolo ha però precisato: “a meno che non si tratti di semplice fotografia“, che trova invece la diversa e minore protezione prevista per i diritti connessi al diritto d’autore.

Le opere fotografiche, o fotografie d’autore, sono protette alla stessa stregua di un dipinto, di una scultura, di una musica, di un libro o di qualsiasi altra opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore. La durata della protezione è di 70 anni dalla morte dell’autore. Quest’ultimo vanta non soltanto i diritti patrimoniali sull’opera (diritto esclusivo di riproduzione, distribuzione, comunicazione al pubblico etc.) ma anche i diritti morali. In particolare, l’autore vanta il diritto di paternità e quello di opporsi a modificazioni dell’opera che pregiudichino il suo onore o la sua reputazione.


Per saperne di più sui contratti di vendita delle opere fotografiche si veda “La vendita di opere d’arte: aspetti contrattuali“.


Ma come è possibile capire quando siamo davanti ad una opera fotografica anziché ad una semplice fotografia? La risposta si trova nel requisito della creatività.

Il requisito della creatività per distinguere le fotografie d’autore

Le fotografie d’autore sono tali quando possiedono il requisito della creatività, ovvero quando rappresentano il risultato della creazione intellettuale dell’autore. Ciò significa che il fotografo non deve essersi limitato ad una mera rappresentazione della realtà. Egli deve aver trasmesso nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto personale, la propria sensibilità, la propria interpretazione della realtà.

La creatività non ha niente a che vedere con il valore artistico dell’opera. La foto può essere considerata brutta, tecnicamente scadente, priva di qualsiasi merito artistico. Ciononostante, se questa rappresenta il risultato di una scelta creativa del fotografo, viene considerata come opera fotografica.

La creatività dell’artista può manifestarsi in diverse fasi della produzione fotografica. La scelta delle lenti, la disposizione delle luci, la sistemazione del soggetto o del fotografo, la composizione dell’immagine, il momento dello scatto, la post produzione, la scelta dei toni, la stampa etc. In ognuna di queste fasi, l’artista può mettere un po’ di se stesso. Una fotografia d’autore può però trovarsi anche in uno scatto estemporaneo, non ragionato e frutto di un’intuizione fulminea.

Le fotografie d’autore sono sempre tutelate. Non è necessario che riportino in calce il nome del fotografo oppure il simbolo con la C cerchiata del copyright. Il diritto d’autore nasce immediatamente con la creazione dell’opera.

Banner diritto d'autore

Fotografie semplici

Sono semplici fotografie “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale (…), comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“, quando non rivestono il suddetto requisito della creatività.

Ad esempio, può essere fotografia semplice la foto di cronaca di un giornale; quella volta a descrivere un luogo; una foto di gruppo; lo scoop di un paparazzo; una foto pubblicitaria; la foto ricordo di un viaggio etc. Attenzione, tutte queste tipologie di foto, se creative, possono ben essere opere fotografiche. É chiaro che la foto di un paesaggio di Franco Fontana rappresenti un’opera fotografica, così come una foto di viaggio di Steve McCurry. Diversamente, per quanto tecnicamente perfette, è probabile che siano foto semplici quelle di paesaggio contenute in un depliant, oppure quelle scattate con una macchina usa e getta durante una gita scolastica.

In pratica, qual è la domanda fondamentale da porsi quando si distingue una foto semplice da un’opera fotografica? Non se è bella o brutta, professionale o meno. Piuttosto occorre chiedersi: è una mera rappresentazione della realtà oppure il fotografo ci ha messo dentro un pezzo di sé? Può trattarsi della comunicazione di un’emozione, anche soltanto estetica; di un messaggio; di un concetto o di qualsiasi altra cosa che esprima la soggettività dell’artista.

Quando è possibile riprodurre liberamente le fotografie semplici?

Anche l’autore di una fotografia semplice gode di alcuni diritti di esclusiva. In particolare, il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia.

Alcuni utilizzi delle fotografie semplici, quali la riproduzione per uso scolastico, scientifico, oppure su giornali in caso di interesse pubblico, sono leciti senza l’autorizzazione dell’autore. Quest’ultimo però ha il diritto ad un equo compenso.

Questi diritti durano per 20 anni dalla produzione della fotografia. Allo scadere di questo termine, le foto entrano nel pubblico dominio e possono essere liberamente utilizzate da chiunque.

L’autore delle fotografie semplici non gode invece dei diritti morali, quali il diritto di paternità ed il diritto di opporsi alla modifica delle proprie opere.


Si veda “Nessun diritto morale d’autore per le fotografie semplici“.


A differenza delle fotografie d’autore, le fotografie semplici sono protette soltanto se riportano il nome del fotografo (oppure della ditta per cui lavora o del committente) e l’anno di produzione della fotografia. In mancanza di tali indicazioni, il loro uso è libero. Ciò a meno che non si dimostri la conoscenza di tali dati da parte dell’utilizzatore.

Il fine di questa norma è evidente. Le fotografie semplici godono di una tutela ridotta rispetto a quella del diritto d’autore. Di conseguenza, chi intende utilizzare una foto deve essere messo in condizione di sapere se la stessa è ancora protetta (o se sono passati 20 anni dalla sua produzione) ed a chi rivolgersi per chiedere l’autorizzazione. Ove ciò non sia possibile, l’utilizzo è libero.

Alla luce di questa ratio, si può sostenere che per le foto digitali non sia necessario riportare l’autore e la data di produzione nell’immagine. Dovrebbe ritenersi sufficiente inserire queste informazioni nei metadati.

Fotografie documentali o riproduzioni fotografiche

La terza ed ultima categoria di foto è descritta al secondo comma dell’art. 87 l.d.a.: “le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili“. Fra di esse vi rientrano la foto tessera per la patente, la foto della carta d’identità da depositare per l’iscrizione ad un corso, la foto della forma di un prodotto per depositare un marchio tridimensionale etc.

Ciò che distingue queste fotografie dalle fotografie semplici è la finalità. Le prime hanno un mero fine documentale, mentre le seconde possono avere un fine diverso, quale quello pubblicitario o descrittivo.

Quest’ultimo tipo di fotografie non sono protette né dal diritto d’autore né dai diritti connessi. Ciononostante, la loro riproduzione potrebbe comunque essere vietata da norme diverse, quali quelle sulla privacy o sul segreto industriale.


Per proteggere le tue fotografie in rete, scopri come usare il simbolo del copyright nell’articolo “Simbolo copyright: quando ha senso usarlo?“.


Note sulla fotografia in epigrafe

Per introdurre questo articolo ho scelto una foto scattata da me diversi anni fa, ed a cui sono particolarmente affezionato. Non vi preoccupate, sono molto più bravo come avvocato che come fotografo. Per me la fotografia non è una professione ma una passione che coltivo nel tempo libero.

Probabilmente questa foto non ha un elevato valore artistico. Ciononostante, è una mia presunzione quella di aver messo in essa un pezzo di me stesso. La scelta dell’obiettivo (un Nikor 50mm 1.4), la messa a fuoco, la composizione dell’immagine, la scelta dei soggetti in primo piano ed il ripetersi sullo sfondo di tante maschere sfocate e tutte uguali. Questi elementi fanno della foto non una mera riproduzione della realtà, bensì un’opera fotografica protetta dal diritto d’autore. Ciò senza nessuna presunzione di aver creato un’opera d’arte, ma soltanto con la consapevolezza di aver messo in essa una parte di me.

Note bibliografiche

Dell’Arte Salvo, Fotografia e diritto, Seconda Edizione, UTET, 2015.

 

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Potrebbe interessarti anche…

Chiedi una consulenza

3 + 8 =