E commerce: normativa per aprire un negozio online

e commerce normativa
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

12 Maggio 2019

E-commerce: Normativa e Adempimenti Necessari

Capire come creare un e-commerce ed aprire un negozio online è relativamente semplice. Farlo nel pieno rispetto delle normative e soprattutto avere successo sono invece obiettivi ben più difficili da raggiungere. Affidarsi al “fai da te” e al “copia incolla” permette di risparmiare ma difficilmente porta risultati concreti. Ecco perché per aprire un e-commerce di successo è necessario affidarsi ai giusti professionisti: commercialisti, web designer, web marketer e avvocati. In questo articolo passerò in rassegna gli argomenti da approfondire per aprire un e-commerce in sicurezza e nel rispetto delle normative.

Come aprire un negozio online: la SCIA per il commercio elettronico

Vendere beni o servizi tramite un sito e-commerce è a tutti gli effetti un’attività d’impresa. Coloro che già hanno una loro attività e vogliono aprire un negozio online non dovranno fare molto. Sarà sufficiente depositare una SCIA per il commercio elettronico presso il Comune di competenza ed effettuare le dovute comunicazioni al Registro delle Imprese e all’Agenzia delle Entrate. Coloro che invece vogliano creare un sito e-commerce partendo dal nulla dovranno dotarsi di partita IVA e costituire la propria società o impresa individuale prima di occuparsi degli altri adempimenti necessari all’e-commerce.

Come creare un e-commerce: normativa RAEE ed obblighi informativi

Per aprire un e-commerce a norma di legge, il web developer dovrebbe sempre appoggiarsi ad un avvocato o ad un consulente legale esperto in questa materia. Sono infatti molte le normative, europee e nazionali, a cui dover fare riferimento. Una di queste è il decreto legislativo n. 70/2003, in materia di servizi della società dell’informazione e commercio elettronico. In particolare, l’art. 7 del decreto impone a chi realizza un sito e-commerce il rispetto di una serie di obblighi informativi. Ad esempio, devono essere chiaramente indicati la denominazione o ragione sociale del titolare, il numero di partita IVA, il REA, i dati di contatto etc.

Per conoscere come realizzare un sito e-commerce nel rispetto degli obblighi informativi, non è sufficiente leggere l’art. 7 del suddetto decreto. Ulteriori obblighi sono infatti contenuti in altre normative. Ad esempio, la L. 88/2009 ha aggiunto l’obbligo di comunicazione del capitale sociale versato. Gli obblighi informativi di un sito e-commerce variano inoltre in base al tipo di prodotto o servizio venduti. É quindi fondamentale conoscere la normativa applicabile ad ogni caso specifico. Ad esempio, i professionisti che forniscono i propri servizi tramite commercio elettronico devono comunicare l’Ordine di appartenenza, il numero di iscrizione, le leggi professionali e i codici di condotta applicabili. Infine, chi vende apparecchiature elettriche ed elettroniche deve mettersi in regola con la normativa sui rifiuti RAEE e predisporre sul proprio sito e-commerce un’informativa adeguata. L’utente deve infatti essere informato con chiarezza dell’esistenza del diritto a far ritirare gratuitamente un prodotto usato di tipo equivalente a quello acquistato.

Redazione delle condizioni contrattuali e rispetto della normativa in favore dei consumatori

La vendita e-commerce, sia B2C che B2B, richiede la redazione di idonee condizioni contrattuali. Avere un contratto chiaro, che rispetti le norme inderogabili e allo stesso tempo si adegui alle esigenze concrete dell’impresa è sinonimo di professionalità ed aiuta a evitare controversie.

Quando la vendita è rivolta a consumatori, lo spazio di manovra per la redazione delle clausole contrattuali è molto stretto, poiché occorre rispettare le norme del codice del consumo sulle vendite a distanza. Questo non significa però che le condizioni contrattuali debbano essere tutte uguali. Anche in questo caso, infatti, le clausole varieranno in base all’oggetto della vendita. Occorre prima di tutto distinguere la vendita di prodotti dalla vendita di servizi. Inoltre, occorre ancora una volta individuare la disciplina applicabile allo specifico tipo di prodotto o servizio venduto.

Anche le modalità con cui le condizioni generali di vendita vengono messe a conoscenza dell’acquirente sono importanti. Ad esempio, non è sufficiente la loro accettazione mediante point & click o flag. All’acquisto deve sempre fare seguito l’invio di una e-mail di conferma, contenente le informazioni principali relative all’ordine ed un link che rinvii chiaramente alle condizioni contrattuali. Problema più complesso è quello relativo alla validità delle clausole vessatorie, ovvero quelle condizioni particolarmente onerose per chi le accetta. Nei contratti con i consumatori, affinché queste clausole siano valide è necessaria una trattativa individuale. Ciò le rende praticamente inutilizzabili in un sito e-commerce B2C. Le clausole vessatorie sono invece valide nei contratti B2B se approvate specificamente per iscritto. Tuttavia, dottrina e giurisprudenza sono ancora incerte sulla validità delle clausole vessatorie accettate soltanto con point & click, in mancanza di una firma digitale.

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Il diritto di recesso

Una delle clausole più importanti da prevedere nelle proprie condizioni contrattuali riguarda il diritto di recesso del consumatore (o diritto di ripensamento). Il consumatore dispone di un termine di 14 giorni per esercitare il proprio diritto di recesso, senza motivazione e senza costi aggiuntivi. La disciplina applicabile al diritto di recesso varia a seconda del fatto che vengano venduti beni o servizi. Il termine da cui decorre il recesso nei contratti di prestazione di beni coincide con il momento della consegna.

Per quanto riguarda i servizi invece si fa riferimento alla conclusione del contratto, ovvero al momento del ricevimento della conferma d’ordine.

Infine, anche in questo caso è determinante il tipo di servizio o di prodotto oggetto della vendita. Ad esempio, il diritto di recesso non è applicabile alla vendita di software, audio o video, quando questi erano sigillati e sono stati aperti dopo la consegna. Dell’esistenza del diritto di recesso, il consumatore deve essere adeguatamente informato. In mancanza di informazione, il termine di 14 giorni si estende ad un anno.

Aprire un Marketplace

A differenza di un normale e-commerce, un Marketplace è un sito web che mette in contatto venditori e acquirenti. Il titolare del sito non è il venditore, bensì un mero intermediario.

In questo caso, le questioni legali da affrontare sono ancora maggiori. L’intermediario non può infatti disinteressarsi del rispetto delle normative, poiché assume una responsabilità diretta verso acquirenti e i terzi. A titolo meramente esemplificativo, il titolare del Marketplace dovrà prendere le dovute precauzioni per evitare che i venditori offrano merce contraffatta, in violazione del diritto d’autore o dell’altrui proprietà intellettuale.

In questi casi, è di fondamentale importanza regolamentare l’adesione al Marketplace con un apposito contratto fra il titolare del sito web e i singoli rivenditori.

La tutela del marchio e del nome a dominio

Aprire un sito e-commerce è relativamente semplice, mentre è ben più complicato avere successo, considerato l’affollamento del mercato. Sarà dunque fondamentale la creazione di un brand che vi distingua dalla concorrenza e vi faccia notare. Nel mercato odierno, infatti, ciò che si vende non è più il prodotto in sé, ma tutto quello che vi ruota intorno. Ecco perché, se per un negozio fisico non è indispensabile, quando si decide di aprire un sito e-commerce diventa fondamentale registrare il marchio in tutti i Paesi in cui si intende vendere.

Sono molte le imprese che, solo dopo aver ottenuto successo nel mercato online, rimpiangono di non aver adotatto sin dall’inizio una adeguata strategia di protezione del marchio. Si pensi ad esempio al noto marchio statunitense Supreme. Nonostante l’enorme successo del brand, ad oggi Supreme si trova a lottare per ottenere la protezione del proprio marchio in Europa, dopo essersi fatta soffiare il marchio Supreme Italia. Non solo, è fondamentale assicurarsi mediante una ricerca di anteriorità che il nostro marchio non violi diritti di proprietà intellettuale altrui. In mancanza, ci si espone al rischio di commettere una contraffazione.

Altrettanto importante rispetto al marchio è il nome a dominio, che costituirà il biglietto da visita del nostro negozio online. É quindi necessario sapere come tutelarsi dal c.d. domain grabbing, ovvero quel fenomeno che consiste nel registrare il nome a dominio corrispondente ad un marchio altrui per poi rivenderlo ad un prezzo molto più alto. Per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio corrispondente al nostro marchio esistono infatti procedure arbitrali molto veloci e relativamente economiche, sia presso la WIPO di Ginevra (per i domini .com) che presso alcuni enti nazionali come la Camera arbitrale di Milano (per i domini .it).

Privacy e Cookie Policy di un sito e-commerce

Per spiegare come creare un e-commerce, l’ultima ma non meno importante normativa da esaminare, soprattutto dopo l’avvento del GDPR, è quella in materia di protezione dei dati personali.

Ogni sito web, ma in particolare un sito e-commerce, necessita di una privacy policy e di una cookie policy. Anche in questo caso, fare un “copia incolla” delle privacy e cookie policy altrui non è affatto una buona idea. Per prima cosa, perché la maggior parte delle informative che si trovano in rete, anche in e-commerce importanti, non sono corrette. In secondo luogo, perché privacy e cookie policy devono essere riferite ai particolari trattamenti di dati effettuati da un sito e non possono essere tutte uguali. Ecco perchè sarà importante censire con il proprio web developer i cookie attivi sul nostro sito e capire cosa fanno: se si tratta di cookie tecnici, di profilazione o se sono cookie di terze parti. A seconda del risultato, sarà necessario predisporre un’idonea informativa ed adottare gli accorgimenti necessari per ottenere il consenso (mediante un cookie banner).

Occorrerà inoltre mappare gli altri dati raccolti dal nostro sito e-commerce, adottare idonee misure di sicurezza e una policy per la data retention. Infine, ed in conseguenza di ciò, occorrerà predisporre una idonea informativa privacy da mettere a disposizione degli utenti, raggiungibile da ogni pagina del sito. Privacy e cookie policy sono solo gli adempimenti di facciata ma non esauriscono le cose da fare. Sarà infatti necessario designare come responsabili del trattamento l’hosting provider ed il web master del sito, nonché adeguare la nostra impresa al GDPR.

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Conclusioni

Per spiegare come creare un e-commerce, ovviamente un articolo non è sufficiente. Spero comunque di aver fornito un quadro generale delle questioni da approfondire prima di aprire un negozio online. Il messaggio principale che spero sia passato concerne l’importanza di rivolgersi ai giusti professionisti, sia per lo sviluppo ed il web marketing che per gli aspetti fiscali e legali. Le improvvisazioni difficilmente portano risultati e spesso si traducono in uno spreco di denaro, se non nel rischio di subire sanzioni od esporsi a controversie legali. Per ricevere consulenza relativa all’apertura di un e-commerce, potete rivolgervi ad IPRights e chiedere un preventivo gratuito utilizzando il modulo contatti o scrivendo ad info@iprights.it.

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