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Il contratto del ghostwriter è valido?

Il ghostwriter è un autore che accetta di scrivere un’opera (libro, articolo, musica etc.) da pubblicare sotto il nome di un’altra persona. Il significato di ghostwriter nella lingua italiana è “scrittore fantasma” o anche “scrittore ombra”. Significa appunto che, pur essendo lui il vero autore dell’opera, il suo nome resta nascosto e questa viene attribuita ad un’altra persona.

Il ghostwriting è una prassi da sempre diffusa negli Stati Uniti ma che ha ormai preso campo anche nel nostro Paese. Accade spesso che personaggi famosi, politici, calciatori, sportivi di ogni tipo decidano di scrivere un libro, magari una loro biografia, pur non avendo competenze da scrittori. In questi casi, loro stessi o la casa editrice affidano la stesura dei testi a uno più scrittori professionisti: i ghostwriters appunto.

Negli Stati Uniti, dove vige una tradizione basata sul copyright, i contratti di ghostwriting si considerano validi. In Italia invece, così come negli altri Paesi basati sulla tradizione del diritto d’autore, i dubbi sono molti.

Il contratto di ghostwriting, con cui un autore rinuncia alla paternità dell’opera per attribuirla ad un altro soggetto, è valido?

Scopriamolo insieme…

Il contratto di ghostwriting è illecito?

Prima di continuare vorrei chiarire un concetto: non c’è niente di illecito nel sottoscrivere un contratto di ghostwriting. Quindi non vi preoccupate, nessuno finirà in galera per questo.

La questione non è se il contratto sia lecito ma piuttosto se sia valido ed efficace oppure se sia carta straccia. Di questo mi occuperò nei prossimi paragrafi.

I diritti morali nel copyright e nel diritto d’autore

Non tutti sanno che, copyright e diritto d’autore, sebbene usati spesso come sinonimi, in realtà non lo sono affatto.

Copyright e diritto d’autore (droit d’auteur) sono tradizioni giuridiche diverse. La prima, tipica dei Paesi anglosassoni, privilegia gli aspetti economici legati allo sfruttamento delle opere dell’ingegno. Il diritto d’autore invece, tipico dell’Europa continentale, privilegia la tutela delle persone: gli autori appunto.

Una delle differenze più significative fra queste due tradizioni riguarda la tutela dei diritti morali. Fra di essi, il più importante è senza dubbio il diritto di paternità, ovvero il diritto dell’autore di vedersi attribuire le opere di sua creazione.

Possibilità di rinunciare ai diritti morali e impossibilità di venderli

I diritti morali dell’autore esistono anche negli Stati Uniti. Essi sono stati codificati per la prima volta nel 1990 all’interno del VARA (Visual Artists Rights Act) per le arti visive. Tuttavia, in virtù dell’adesione degli USA alla Convenzione di Berna, la quale impone agli Stati membri una tutela dei diritti morali, essi sono ormai riconosciuti in via interpretativa anche per altre opere autorali.

In molti ritengono che negli Stati Uniti sia possibile vendere i diritti morali d’autore. Si tratta però di una convinzione errata. Il VARA, ad esempio, vieta espressamente il trasferimento dei diritti morali, mentre ne consente la rinuncia da parte dell’autore sulla base di un contratto.

Ma cosa vuol dire che non si può trasferire un diritto morale ma vi si può rinunciare?

La differenza è sottile e suscettibile di varie interpretazioni. A rigor di logica, deve ritenersi perfettamente valido e vincolante un contratto con cui il ghostwriter rinunci ad essere indicato come autore dell’opera.

Ma che dire di un contratto in base al quale il ghostwriter accetti di attribuire la paternità dell’opera a qualcun altro in cambio di un corrispettivo? Lascio ai giuristi d’oltre oceano la risposta a questa domanda, per concentrami invece sull’ordinamento italiano.

Il ghostwriter può rinunciare ai diritti morali d’autore in Italia?

In Italia, la normativa sui diritti morali d’autore non è poi così diversa come si creda da quella statunitense.

L’art. 22 L.d.a. ci dice che i diritti morali sono inalienabili. Tuttavia, come abbiamo visto, anche negli Stati Uniti è così. La differenza sta nel fatto che, mentre negli USA è espressamente consentito rinunciare ai diritti morali con un contratto, nella legge italiana sul diritto d’autore non si dice niente al riguardo.

Alcune norme sembrano aprire alla possibilità di una rinuncia ai diritti morali d’autore o, quantomeno, ad una loro non totale indisponibilità. Non essendoci però una norma di legge chiara, la soluzione viene lasciata agli interpreti, ovvero ai giudici, ed è qui che le profonde differenze fra ordinamenti di copyright e di diritto d’autore giocano una parte essenziale. Mentre nel diritto statunitense la libertà contrattuale e gli aspetti economici tendono a prevalere, nel diritto italiano, i giudici interpretano in maniera restrittiva la possibilità degli autori di rinunciare ai propri diritti morali.

Prima ipotesi: il contratto di ghostwriting è nullo

Secondo una prima tesi, deve ritenersi nullo il contratto con cui il ghostwriter accetti di attribuire la paternità della sua opera ad un altro soggetto, gratuitamente o dietro il pagamento di un compenso.

Di conseguenza, il ghostwriter potrà rivendicare in ogni momento la paternità dell’opera, anche dopo che la stessa sia stata pubblicata sotto altro nome.

Se il contratto è nullo, a fronte della rivendica di paternità da parte del ghostwriter, l’editore non potrà chiedere alcun risarcimento danni, né tantomeno il pagamento di penali. Tuttalpiù, potrebbe chiedere la restituzione del corrispettivo attribuito alla rinuncia del diritto di paternità, ma non quello corrisposto per la realizzazione dell’opera.

A sostegno di questa tesi, alcuni ritengono che il divieto di alienare il diritto di paternità non serva soltanto a proteggere l’autore ma anche il pubblico, similmente a quanto avviene nel diritto dei marchi. Del resto, pubblicare un romanzo scritto da un ghostwriter sotto il nome di un famoso scrittore sarebbe un inganno per chi lo acquista. Personalmente, questa argomentazione non mi convince del tutto. Infatti, la finalità dei diritti morali è quella di tutelare la personalità dell’autore e non il pubblico.

Seconda ipotesi: il contratto di ghostwriting ha effetti obbligatori

In base ad un diverso orientamento, il contratto di ghostwriting, pur non trasferendo il diritto di paternità, potrebbe comunque produrre effetti obbligatori fra le parti.

Ciò significa che, sebbene il ghostwriter mantenga il diritto di rivendicare la paternità dell’opera in ogni momento e possa opporsi alla sua pubblicazione sotto diverso nome, così facendo potrebbe esporsi ad una richiesta di risarcimento danni da parte dell’editore. La rivendica potrebbe anche comportare l’applicazione di penali, se previste dal contratto.

E se faccio scrivere la mia idea a qualcun altro?

Beh, in questo caso l’idea è tua ma l’autore sarà qualcun altro. Il diritto d’autore non protegge l’idea ma solo la sua espressione, pertanto autore è chi scrive il libro e non chi fornisce l’idea.

La risposta può cambiare se le istruzioni sono precise. Poniamo ad esempio che l’ideatore detti al ghostwriter le frasi da scrivere e quest’ultimo le corregga e le trasformi in modo da renderle scorrevoli. In questo caso si verifica un caso di co-autoralità. L’ideatore ed il ghostwriter hanno entrambi diritto ad essere riconosciuti co-autori dell’opera finale.

La soluzione: riconoscere l’attribuzione dei testi al ghostwriter

Giunti alla fine di questa analisi, possiamo trarne una sola conclusione: non esistono certezze. Entrambe le ipotesi sopra descritte sono ugualmente sostenibili.

Un buon compromesso per concludere un contratto di ghostwriting che possa con ragionevole certezza dirsi valido è riconoscere il diritto di attribuzione sulla stesura dei testi. Non sarà necessario scrivere il nome del ghostwriter sulla copertina del libro, né pubblicizzarlo. Potrebbe invece essere sufficiente menzionare il ghostwriter assieme alle altre informazioni sul copyright, che generalmente si trovano in prima pagina, usando diciture come “testi a cura di” o simili.

In questo modo, il diritto di paternità del ghostwriter viene salvaguardato, senza compromettere le esigenze commerciali per la vendita del libro.

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