La Proprietà dei Negativi nei Servizi Fotografici Nuziali

Servizi fotografici nuziali
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

26 Dicembre 2021

La proprietà dei negativi nei servizi fotografici matrimoniali

La consegna del book fotografico è uno dei momenti più attesi dopo le nozze. Purtroppo, con vostro grande disappunto, vi accorgete che le foto sono poche e che mancano all’appello molti degli scatti che aspettavate. Così, vi rivolgete al fotografo e pretendete la consegna di tutte le fotografie. Nell’epoca analogica, avreste chiesto i negativi. Nell’epoca digitale, si parla invece di file raw (grezzi), ovvero degli scatti originali che non hanno ancora subito la “post-produzione”.

Ma cosa potete fare se il fotografo pretende un pagamento aggiuntivo o addirittura si rifiuta di consegnare alcune foto? Di chi è la proprietà dei negativi nei servizi fotografici nuziali?

I diritti del fotografo sulle fotografie e le eccezioni

In base all’art. 88 della Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/41), spettano al fotografo, in via esclusiva, i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. 

Rispetto a questa regola generale, sono però previste le seguenti eccezioni.

Le fotografie realizzate nell’ambito del rapporto di lavoro

La prima eccezione è quella delle fotografie realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. In questo caso, se la fotografia rientra nelle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto (si pensi al fotoreporter di un giornale), i diritti di utilizzazione esclusiva spettano al datore di lavoro.

I ritratti su commissione

Un’altra eccezione alla regola generale dell’art. 88 l.d.a. è rappresentata dai ritratti su commissione. In base all’art. 98 l.d.a., il ritratto fotografico eseguito su commissione può essere pubblicato, riprodotto o fatto riprodurre dalla persona fotografata anche senza il consenso del fotografo. Tuttavia, se la fotografia viene utilizzata dalla persona fotografata, oppure dai suoi eredi o aventi causa, per finalità commerciali, al fotografo spetta un equo compenso.

Le fotografie su commissione

La stessa disciplina delle fotografie scattate nell’ambito di un rapporto di lavoro si applica anche alle fotografie realizzate su commissione, ma solo a condizione che queste abbiano come soggetto delle cose in possesso del committente. Come avviene per i ritratti, anche per le fotografie di cose realizzate su commissione il fotografo ha diritto ad un equo compenso se queste vengono utilizzate per finalità commerciali.

I servizi fotografici nuziali

Adesso che conosciamo la regola generale e le sue eccezioni, possiamo chiederci: come si considerano i servizi fotografici matrimoniali? Un servizio fotografico di matrimonio può essere considerato un ritratto su commissione? Oppure può rientrare nella disciplina delle fotografie di oggetti in possesso del committente?

La posizione della dottrina

Secondo autorevole dottrina, i diritti esclusivi nei ritratti fotografici su commissione spetterebbero alla persona ritratta [1].

Ciò dovrebbe ricavarsi da un’interpretazione al contrario dell’art. 89 l.d.a. In base a questa norma, con la cessione dei negativi si cedono anche i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio. Viceversa, dovrebbe desumersi che l’attribuzione di questi diritti alla persona ritratta comporti la cessione della proprietà dei negativi.

Personalmente, non concordo con questa interpretazione. L’art. 98 l.d.a. non attribuisce alla persona fotografata i diritti esclusivi derivanti dal ritratto su commissione. Piuttosto, si limita ad affermare che anche la persona fotografata può esercitare questi diritti senza il consenso del fotografo. 

La sopra citata dottrina ritiene però che i servizi fotografici nuziali non possano considerarsi ritratti, ma piuttosto rappresentazioni delle delle fasi di un evento. Non trattandosi neppure di fotografie di cose in possesso del committente, i servizi fotografici nuziali dovrebbero rientrare nella disciplina generale. Di conseguenza, la proprietà dei negativi spetterebbe al fotografo.

Pur condividendone le conclusioni, neppure questo ragionamento mi trova d’accordo. Infatti, la disciplina di cui al Capo V della Legge sul Diritto d’Autore sui diritti relativi alle fotografie non prende in considerazione i servizi fotografici come insieme bensì le singole fotografie. È chiaro che non possa considerarsi un ritratto la fotografia di una chiesa gremita di persone ma lo stesso non può dirsi per un primo piano degli sposi.

La posizione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4094 del 28 Giugno 1980, è giunta alla medesima conclusione della dottrina, ma sulla base di un diverso ragionamento.

La Suprema Corte ha infatti equiparato le fotografie dell’evento nuziale ai ritratti su commissione ed ha affermato il seguente principio:

a differenza di quanto previsto dall’art. 88 l.d.a. per le fotografie nell’ambito del contratto di lavoro e per le fotografie di oggetti su commissione, l’art. 98 l.d.a. non attribuisce alla persona ritratta un diritto esclusivo sulla foto. La norma si limita ad affermare l’esistenza di un diritto concorrente rispetto a quello del fotografo, consistente nella possibilità per la persona ritratta di utilizzare la fotografia. Il fotografo conserverebbe però la proprietà sui negativi e, salvo patto contrario, non sarebbe tenuto a consegnarli.

La posizione della Suprema Corte, che personalmente condivido, conferma quindi che i diritti di proprietà sui negativi delle fotografie nuziali spettano al fotografo. Tuttavia, non esclude l’applicabilità dell’art. 98 l.d.a. ai ritratti degli sposi, con la conseguenza che questi ultimi possono pubblicarli e riprodurli anche senza il consenso del fotografo.

La possibilità del patto contrario

Indipendentemente dal ragionamento applicato, la conclusione è sempre la stessa: la proprietà dei negativi o dei file raw dei servizi fotografici nuziali spetta al fotografo e gli sposi non hanno diritto alla loro consegna, salvo patto contrario.

Il consiglio per evitare delusioni e controversie è quello di accordarsi in anticipo e redigere un contratto. Le parti possono infatti pattuire che la proprietà dei negativi (o dei file raw) e tutti i diritti che ne derivano vengano trasferiti agli sposi. In questo caso, il fotografo sarà tenuto alla consegna di tutti gli scatti effettuati e non soltanto di quelli selezionati e post-prodotti.

[1] Salvo dell’Arte, Fotografia e diritto, UTET, p. 236.

Licenza Creative Commons
Quest’opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia.

Potrebbe interessarti anche…

Chiedi una consulenza

2 + 2 =