Ritratti fotografici e fotografia d’autore: il caso Painer

Ritratti fotografici
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

7 Gennaio 2019

Ritratti fotografici e fotografia d’autore

I ritratti fotografici possono essere considerati alla stregua di una fotografia d’autore e quindi di un’opera d’arte?

Nel mio precedente articolo “Fotografie d’autore: qual è la differenza dalle fotografie semplici?“, ho spiegato come distinguere un’opera fotografica da una semplice fotografia. Mentre l’opera fotografica viene assimilata in tutto e per tutto ad un’opera d’arte ed è protetta da diritto d’autore per 70 anni dalla morte dell’artista, una fotografia semplice gode di diritti più limitati, per il più breve termine di 20 anni dalla sua produzione.

Affinché un’immagine possa essere considerata una fotografia d’autore è necessario che rispecchi la personalità del fotografo. Quest’ultimo non deve essersi limitato a riprodurre la realtà, bensì deve aver espresso mediante lo scatto una parte di sé stesso, effettuando delle scelte creative.

Alla luce di questo principio, una domanda sorge spontanea. Il ritratto di una persona può essere considerato una fotografia d’autore? La Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella nota sentenza Painer (C-145/10), di cui proverò a riassumere i principi.

I fatti del caso Painer

La Sig.ra Painer era una fotografa di professione, che si dedicava soprattutto a foto di bambini nelle scuole materne e negli asili. Nell’ambito di tale attività, la Sig.ra Painer aveva realizzato alcuni ritratti fotografici della piccola Natascha K., una scrittrice austriaca che, nel 1998, all’età di 10 anni, fu vittima di un rapimento.

Nell’eseguire tali ritratti, la fotografa aveva ideato lo sfondo, stabilito la posa e l’espressione del viso, predisposto la macchina fotografica e sviluppato le fotografie.

Nel 1998, dopo il rapimento della piccola Natascha, le forze dell’ordine diramarono un avviso di ricerca utilizzando le fotografie scattate dalla Sig.ra Painer. Fino a qui, nessun problema di diritti d’autore. L’utilizzo delle fotografie da parte della polizia per finalità di pubblica sicurezza non rappresentava motivo di contestazione.

Nel 2006, Natascha K. riuscì finalmente a sfuggire al suo rapitore ed il caso ebbe una notevole rilevanza mediatica. Alcuni giornali pubblicarono le fotografie scattate dalla Sig.ra Painer e precedentemente utilizzate dalla polizia senza il suo permesso e senza citare il nome dell’autrice. In un caso, una fotografia venne addirittura modificata tramite un software, per ottenere un identikit aggiornato delle sembianze di Natascha K.

La causa giudiziale

Nel 2007, la Sig.ra Painer iniziò una causa civile contro gli editori che avevano utilizzato le sue fotografie senza permesso. Chiedeva che venisse immediatamente inibito l’utilizzo delle foto e che le venisse risarcito il danno subito.

In propria difesa, gli editori sostenevano, fra le altre cose, che i ritratti fotografici della Sig.ra Painer non potevano considerarsi opere protette dal diritto d’autore. Secondo la loro tesi, la protezione di cui gode un ritratto fotografico è limitata, se non inesistente, in considerazione delle ridotte possibilità creative che esso consente.

Il Giudice austriaco rimetteva la questione alla Corte di Giustizia Europea, che si pronunciava con sentenza del 1 Dicembre 2011.

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I ritratti fotografici ed il diritto d’autore secondo la Corte di Giustizia

Con la sentenza Painer, la Corte di Giustizia ha ribadito il principio secondo cui il diritto d’autore trova applicazione con riferimento a qualsiasi opera che sia originale, ovvero che sia una creazione intellettuale dell’autore. Ciò si verifica se l’autore ha potuto esprimere la sua personalità nella realizzazione dell’opera, effettuando scelte libere e creative.

La Corte ha precisato che anche nei ritratti fotografici gli autori possono effettuare le proprie scelte libere e creative in molti modi e in diverse fasi durante la loro realizzazione.

Nella fase preparatoria, l’autore può scegliere lo sfondo, la posa della persona fotografata e l’illuminazione della scena. Nello scatto della foto, potrà scegliere l’inquadratura, l’angolo di ripresa o creare una particolare atmosfera. Ancora, nella fase di sviluppo, l’autore può scegliere quale tecnica usare oppure adottare un software per la post produzione.

Conseguentemente, le scelte creative non sono necessariamente limitate o inesistenti in un ritratto fotografico. É con queste scelte che il fotografo è in grado di imprimere il suo tocco personale e creare una fotografia d’autore.


Per approfondire la posizione della Corte di Giustizia in materia di opere fotografiche si veda anche “Caricare immagini online senza il consenso dell’autore“.


Conclusioni e dubbi

Con la sentenza Painer, la Corte di Giustizia ha chiarito che anche i ritratti fotografici possono considerarsi fotografie d’autore se dotati di originalità, intesa come espressione della personalità dell’autore. Il livello di originalità richiesta affinché si possa applicare la protezione del diritto d’autore sembrerebbe minimo. É sufficiente l’esistenza di scelte creative nella fase di preparazione, scatto e post-produzione. Scelte che di fatto ogni fotografo professionista effettua prima di eseguire un ritratto.

Tuttavia, nell’esprimere questo principio di fondo, la Corte ha lasciato ai giudici nazionali il compito di valutare l’esistenza o meno dell’originalità.

Se in linea di principio non dovrebbe esserci alcuna differenza fra il livello di originalità richiesto ad una fotografia rispetto a qualsiasi altra opera dell’ingegno, l’impressione che si ricava dall’esame della giurisprudenza nazionale è diversa. Mentre per un dipinto, una scultura o un’opera musicale il livello di creatività richiesto è estremamente basso, per un’opera fotografica sembra essere più difficile distinguersi come fotografia d’autore. Probabilmente, il mero fatto che esista una distinzione fra fotografie semplici, protette dai diritti connessi, ed opere fotografiche, porta la giurisprudenza di merito a richiedere un quid pluris per applicare la piena tutela del diritto d’autore.

In conclusione, sebbene sia in linea di principio possibile per un ritratto fotografico assurgere a fotografia d’autore, di fatto non è semplice. Spetterà al fotografo l’onere di provare di aver effettuato delle scelte creative nella realizzazione della foto e di essere riuscito con esse ad esprimere la propria personalità.

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