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Proprietà intellettuale del software: brevetto o diritto d’autore?

La protezione della proprietà intellettuale del software si divide fra tutela brevettuale e diritto d’autore. In linea di principio, il software viene considerato alla stregua di un’opera letteraria e protetto dal diritto d’autore. In alcuni casi è però possibile ottenere anche un brevetto e godere di una protezione più intesa. Cerchiamo di capire quando e quali sono le differenze.

Perché proteggere la proprietà intellettuale del software: un po’ di storia

La necessità di tutelare il software è nata soltanto a partire dagli anni ’80. In un primo momento, i produttori di software coincidevano con i produttori di hardware. Si trattava di pochi giganti, che vendevano i programmi assieme ai propri personal computer. La protezione veniva assicurata contrattualmente con la vendita del computer oppure mediante mezzi tecnici che impedivano di copiare i programmi.

Con la separazione del mercato software da quello hardware e la nascita di autonome aziende per la realizzazione di programmi per elaboratore, è nata anche la necessità di garantire loro una protezione giuridica assoluta. La tutela contrattuale del software è infatti efficace solo fra le parti del contratto. Il software necessitava invece di una protezione che potesse essere fatta valere nei confronti di chiunque, non solo verso gli acquirenti di un personal computer.

In quanto bene immateriale, lo strumento di tutela del software non poteva che essere la proprietà intellettuale. L’alternativa si poneva dunque fra la tutela brevettuale ed il diritto d’autore.

La prima legislazione ad inquadrare il software come opera protetta dal diritto d’autore è stata quella statunitense nel 1980[1]. A tale soluzione si è poi conformata la Comunità Europea con la Direttiva 1991/250/CE, a cui l’Italia ha dato attuazione nel 1992, con il d.lgs. n. 518/ del 29/12/1992. Ad oggi la tutela del diritto d’autore applicata al software è riconosciuta anche a livello internazionale da varie convenzioni[2].

Perché il diritto d’autore?

La natura giuridica del software

Il software viene spesso definito in ambito giuridico come un insieme di istruzioni poste in sequenza ed espresse in un linguaggio comprensibile all’uomo (il codice sorgente). Le istruzioni vengono tradotte da un programma detto compilatore in un linguaggio binario, ovvero in una sequenza ordinata di 0 e di 1, comprensibile solo dall’elaboratore (linguaggio macchina o codice oggetto). Il codice binario è interpretato dall’hardware come una serie di impulsi elettrici, permettendogli di eseguire determinate operazioni.

Alla luce di questo, alcuni giuristi assimilavano il software alle opere letterarie, ritenendo applicabile la disciplina del diritto d’autore. Altri ne valorizzavano invece la funzione tecnica, ritenendo il software assimilabile ad un’invenzione e dunque brevettabile.

Perché dunque il diritto d’autore anziché la tutela brevettuale? Più che alla natura nel software, la scelta del legislatore si deve a ragioni economiche legate alle differenze fra le due diverse forme di protezione. Vediamole dunque nel dettaglio.

Differenze fra tutela brevettuale e diritto d’autore

Il diritto d’autore non protegge l’idea ma soltanto la sua espressione. L’espressione di un software sta nel suo codice. Dunque, ad essere protetti da copyright sono il codice sorgente ed il codice oggetto ma non la loro funzione. Ciò significa che chiunque potrà realizzare un software avente una funzione analoga a quello da me creato, purché lo faccia senza copiare il codice sorgente ed il codice oggetto.

Poniamo ad esempio che io sia stato il primo a realizzare un programma che permette di liberare spazio sull’hard disk cancellando file inutili. Chiunque potrà utilizzare la mia idea e creare un programma analogo ed alternativo, purché ci arrivi scrivendo il suo proprio codice sorgente e non copi il mio.

Spesso, per uno sviluppatore non è difficile modificare un codice sorgente quel tanto che basta per escluderne la copia, pur ottenendo la medesima funzione. Per questo motivo le software houses tendono a non rilevare i codici sorgente dei loro programmi. Questa cautela però non è sempre a sufficiente. Il rischio è quello del “reverse engineering“. Infatti, tramite programmi di decompilazione, è possibile risalire dal codice oggetto al codice sorgente (con maggiore o minore precisione).

La tutela garantita dal brevetto è più intensa rispetto a quella garantita dal diritto d’autore. Il brevetto consente infatti di tutelare l’invenzione in qualsiasi forma essa venga riprodotta: sia letteralmente che per equivalenti.

E’ vero che la durata della protezione garantita dal diritto d’autore è più lunga rispetto al brevetto (70 anni dalla morte dell’autore anziché 20 anni dalla domanda di brevetto). Ciò è tuttavia ininfluente per i software, i quali diventano obsoleti dopo pochi anni.

Di contro, la tutela del diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione dell’opera, mentre il brevetto richiede la registrazione.

Le ragioni economiche legate alla proprietà intellettuale del software

Alla luce delle suddette differenze, le ragioni che hanno portato a proteggere il software mediante il diritto d’autore sono di carattere prevalentemente economico. La tutela brevettuale avrebbe generato dei monopoli e limitato la concorrenza. Conseguentemente, lo sviluppo dell’informatica sarebbe stato molto più lento.

Tornando all’esempio precedente: poniamo che io sia riuscito ad ottenere il brevetto sul mio software, il quale consente di liberare spazio sull’hard disk eliminando i files inutili. Per 20 anni io sarò l’unico a poter usare e vendere questo tipo di software. Perché dunque dovrei essere incentivato a crearne uno migliore? La libera concorrenza nel mercato dei software permette una evoluzione più rapida. Per restare sul mercato occorre sviluppare software sempre migliori e più performanti.


Si veda anche “Software Open Source, Free Software e Copyleft: che differenza c’è?


Non tutti però sono d’accordo con questa soluzione. Secondo alcuni, una maggiore tutela del software aumenterebbe gli incentivi degli sviluppatori e stimolerebbe l’evoluzione (per un approfondimento si veda “Perché proteggiamo la proprietà intellettuale?“).

E’ possibile brevettare un software?

Il codice della proprietà industriale italiano (art. 45), così come la Convenzione sul brevetto europeo (art. 52), escludono la brevettabilità del software “in quanto tale“.

A prima vista, ciò sembrerebbe impedire la tutela della proprietà intellettuale del software mediante brevetto. Tuttavia, l’inciso “in quanto tale” permette alcune eccezioni. Sono brevettabili le c.d. computer implemented inventions, quando “eseguite o caricate in un computer, sono capaci di apportare, un effetto tecnico ulteriore rispetto alla normale integrazione fisica fra il programma (software) ed il computer (hardware) sul quale sono eseguite [3].

Cosa significa? Ogni programma per elaboratore produce un effetto tecnico tangibile, ovvero gli impulsi elettrici azionati dall’hardware. Per essere brevettabile, un software deve produrre un effetto tecnico ulteriore.

Ad esempio, è brevettabile un software che implementa il funzionamento dei freni di un’autovettura. E’ brevettabile il software che consente il funzionamento di un frigorifero, di un forno, di una macchina da cucire, di un robot aspirapolvere etc. E’ brevettabile anche il software che permette ad un computer di accendersi e di espletare le sue funzioni prettamente fisiche. Non sono brevettabili invece un software gestionale, un software per la post-produzione fotografica, un motore di ricerca etc.

Conclusioni

La proprietà intellettuale del software trova sempre la protezione offerta dal diritto d’autore. I diritti esclusivi dell’autore nascono automaticamente, senza bisogno di alcuna formalità. Tuttavia, è possibile registrare il programma nel Pubblico Registro Software presso la SIAE, al fine di ottenere una prova certa della paternità.

E’ di vitale importanza invece disciplinare il diritto d’autore in ogni contratto riguardante il software: contratti di licenza software; contratti di sviluppo software etc. (per un approfondimento sul tema si veda “Contratto di sviluppo software: fondamentale regolare i diritti d’autore“).

Infine, per i software che realizzano un effetto tecnico ulteriore, è da considerare la possibilità di ottenere un brevetto. Infatti, questa forma di protezione è molto intensa e garantisce il monopolio per 20 anni sull’invenzione. Distinguere fra software brevettabili e non brevettabili è spesso complicato e richiede una valutazione caso per caso da parte di un esperto.

[1] Computer Software Copyright Act del 12/12/1980.

[2] Art. 10 TRIPS e art. 4 WCT.

[3] EPO Guidelines.

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