diritto d'autore su modelli industriali

La tutela del diritto d’autore su modelli industriali prodotti in larga scala

Per ottenere la tutela del diritto d’autore su modelli industriali è necessario che questi abbiano valore artistico. Esso non può essere escluso dalla serialità della produzione degli articoli concepiti progettualmente, che è connotazione propria di tutte le opere di tale natura, ma va ricavato da indicatori oggettivi, non necessariamente concorrenti, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista.

E’ con l’espressione di questo principio di diritto che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7477 del 18 gennaio 2017, ha rinviato alla Corte di appello di Venezia la causa pendente fra la Thun S.p.A., nota azienda italiana produttrice di articoli da decoro per interni, e la società Egan S.r.l., accusata di aver contraffatto alcuni modelli industriali, aventi ad oggetto delle statuine in ceramica.

Sia il Tribunale che la Corte di appello di Venezia avevano negato alle statuine della Thun la protezione accordata dalla legge sul diritto d’autore, basandosi sulla considerazione per la quale esse non costituivano delle vere e proprie sculture ma degli oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, privi dei connotati propri delle creazioni artistiche. Nel negare il riconoscimento della tutela d’autore, i giudici del merito avevano inoltre attribuito rilievo alla “riproducibilità in modo seriale e su larga scala” delle opere di decoro della Thun.

E’ noto che l’art. 22 d.lgs. n. 95/2001, nel dare attuazione alla direttiva europea 98/71/CE, ha modificato la normativa concernente la protezione delle opere di design industriale mediante la tutela del diritto d’autore. Prima della riforma, il punto n. 4) dell’art. 2 della legge 633/1941 sul diritto d’autore comprendeva nella protezione “le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia anche se applicate all’industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate”. Le opere di design industriale erano dunque comprese nella medesima categoria di protezione delle opere d’arte figurativa ma, quando le stesse erano applicate all’industria, dovevano soddisfare il requisito della scindibilità dell’aspetto artistico rispetto a quello funzionale.

Con la riforma del 2001, il legislatore ha eliminato il riferimento all’applicazione industriale delle opere d’arte figurativa dal n. 4) dell’art. 2 L. 633/1941 ed abbandonato il criterio della scindibilità per la protezione mediante diritto d’autore delle opere di industrial design. Per queste ultime è stata introdotta un’apposita categoria di protezione nel contesto dell’art. 2 L. 633/1941, mediante l’inserimento del punto 10), il quale attribuisce la protezione autorale alle opere di disegno industriale che soddisfino i due requisiti del carattere creativo e del valore artistico.

La separazione operata dalla riforma del 2001 fra le opere del disegno industriale e quelle riconducibili alle arti figurative (quali scultura, pittura etc.) è alla base della decisione espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento. “Le due ipotesi (quella di cui al n. 4 e quella di cui al n. 10) si pongono su di un piano di reciproca esclusione, dal momento che, diversamente, non sarebbero state oggetto di distinte previsioni”. Le opere della pittura e della scultura rappresentano una declinazione in forma figurativa di un prodotto della creatività dell’autore e, in quanto tali, devono trovare espressione in un solo esemplare, o in un numero limitato di esemplari (tutelati individualmente in quanto singole espressioni della creatività dell’artista). La tutela delle opere di industrial design trova invece collocazione nella fase progettuale di un oggetto destinato a una produzione seriale.

Sulla base di quanto sopra, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici del merito di negare la protezione delle statuette della Thun sulla base dell’art. 2, n. 4) L. 633/1941, in quanto non assimilabili ad opere di scultura. Gli stessi giudici hanno invece errato nel considerare la producibilità seriale ed in larga scala del prodotto quale criterio per determinare il requisito del valore artistico richiesto dal n. 10) dell’art. 2.

La Suprema Corte ripercorre i criteri per la determinazione dei requisiti del carattere creativo e del valore artistico. Per ciò che attiene al primo requisito, la Cassazione ribadisce il principio consolidato secondo cui, affinché  un’opera dell’ingegno riceva protezione autorale, è sufficiente riscontrare in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia[1].

Con riferimento al requisito del valore artistico, la Corte ha escluso l’esistenza di una definizione esaustiva dello stesso, ma ha confermato la presenza di parametri oggettivi che il giudice di merito deve tenere in considerazione: il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità estetiche ed artistiche, l’esposizione in mostre o musei, la pubblicazione su riviste specializzate, l’attribuzione di premi, l’acquisto di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità ovvero la creazione da parte di un noto artista[2].

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, i giudici del merito non potevano negare il valore artistico delle creazioni della Thun sulla scorta del rilievo per cui esse consisterebbero in “oggetti meramente decorativi e connotati da gradevolezza estetica, ma non certo configurabili come vere e proprie creazioni artistiche”, tanto meno sul presupposto per il quale i modelli in questione risulterebbero connotati “da una forma facilmente riproducibile in modo seriale e su larga scala, non potendo ritenersi manifestazioni di una particolare intuizione espressiva e di uno stile fortemente individuale dell’autore, in quanto riprodotte da anni in migliaia di esemplari e senza autonomo valore nel mercato dell’arte”. Ai fini del riconoscimento del valore artistico delle opere di design non è infatti necessario, secondo la Cassazione, che esse siano stimate come vere e proprie espressioni dell’arte figurativa (costituendo questo solo uno dei possibili indici del predetto valore). Per quanto riguarda invece la produzione su larga scala, essa rappresenta una caratteristica essenziale dei disegni e modelli industriali, pertanto, negare l’esistenza del valore artistico sulla base di questo presupposto porterebbe a vanificare il senso dell’intervento legislativo posto in atto col d.lgs. n. 95/2001, rendendo di fatto non proteggibili mediante il diritto d’autore tutte le opere di design industriale.

[1] Si veda anche Cass. 28 novembre 2011, n. 25173; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089.

[2] Si veda anche Cass. 13 novembre 2015, n. 23292.

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