disegni e modelli

Disegni e modelli: come proteggere un capo di abbigliamento

Con l’espressione disegni e modelli ci si riferisce all’aspetto esteriore di un prodotto. Mentre il disegno è bidimensionale, il modello si riferisce alla forma tridimensionale. Può essere registrato come disegno o modello l’aspetto di un prodotto o di una sua parte. Ciò che viene protetto è il risultato delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e dei materiali usati. Si tratta dei soli aspetti estetici del prodotto, mentre non possono essere protetti come disegni e modelli gli aspetti funzionali.

Un capo di abbigliamento, una borsa, una scarpa etc. possono essere registrati come modelli e, conseguentemente, essere protetti contro le imitazioni. Anche in assenza di registrazione, possono comunque godere della protezione prevista per i modelli e disegni comunitari non registrati.

I requisiti della protezione dei disegni e modelli

Affinché possa essere registrato, un disegno o modello deve essere nuovo, dotato di carattere individuale e lecito.

Novità

Il disegno o modello è nuovo se non ne è stato divulgato uno identico prima del deposito della domanda di registrazione. Si considera identico un disegno o modello che differisce soltanto per dettagli irrilevanti.

Per i capi di abbigliamento o nel settore della moda in generale, spesso è necessario immettere un prodotto sul mercato per verificarne il successo e valutare se valga o meno la pena registrarlo. E’ previsto pertanto un periodo di grazia di 12 mesi. In pratica, un’impresa può commercializzare un prodotto e registrarlo nei 12 mesi successivi alla data di divulgazione, senza con ciò pregiudicarne la novità. Affinché ciò sia possibile, è però necessario che a divulgare il prodotto sia stato lo stesso soggetto che poi procede al deposito della domanda di registrazione.

Carattere individuale

Affinché un disegno o un modello abbiano carattere individuale devono suscitare un’impressione generale diversa rispetto a quanto divulgato in precedenza. Non sono sufficienti delle mere differenze di dettaglio, quello che conta è l’impressione generale.

Come parametro di riferimento per valutare se sussista o meno un’impressione generale differente viene adottato quello dell’utilizzatore informato. Si tratta di un soggetto a metà strada fra il consumatore medio e l’esperto in materia. Nell’ambito della moda, l’utilizzatore informato è un soggetto che, pur non lavorando nel settore, ha un occhio particolarmente attento e riesce a distinguere dettagli che il consumatore medio non riuscirebbe a percepire.

Per valutare il carattere individuale, occorre tenere in considerazione anche il margine di libertà che il designer ha nel realizzare il disegno o modello. In un settore particolarmente affollato come quello della moda, in cui esistono molti capi di abbigliamento simili, differenze di dettaglio potrebbero essere ritenute sufficienti a generare un’impressione generale diversa.

Liceità

Affinché sia lecito, un disegno o modello non deve essere contrario a norme di ordine pubblico o al buon costume.

La tutela dei disegni e modelli registrati

La protezione offerta ai disegni e modelli registrati ha una durata di 5 anni. Può inoltre essere prorogata per ulteriori periodi di 5 anni, fino ad un massimo di 25.

La registrazione permette di proteggere il disegno o modello dalle sue imitazioni. Affinché vi sia una contraffazione, non è necessario che i prodotti siano identici. Ciò che conta è ancora una volta l’impressione generale che i prodotti messi a confronto suscitano nell’utilizzatore in formato. Dunque, per capire se vi sia o meno una contraffazione, si devono valutare gli stessi elementi sopra menzionati con riferimento al requisito del carattere individuale.

Quando un disegno o un modello sono stati registrati, essi sono protetti anche verso prodotti che, pur non essendo delle copie ma delle creazioni indipendenti, sono comunque simili agli occhi dell’utilizzatore informato.

La tutela dei disegni e modelli comunitari non registrati

In settori come quello della moda, è spesso irrilevante essere protetti per lunghi periodi di tempo. Ciò in quanto le mode passano velocemente ed il mercato è in continua evoluzione. Ciò che invece è fondamentale è ottenere una protezione immediata, senza dover attendere i tempi necessari ad una registrazione.

Il Reg. CE 6/2002 interviene a risolvere questo problema, prevedendo una tutela anche per i disegni e modelli non registrati. Il soggetto che divulga all’interno dell’Unione Europea un prodotto che esteticamente è nuovo, lecito ed ha carattere individuale, gode di una protezione automatica di 3 anni. La durata della protezione è quindi più corta, ma non è necessaria alcuna registrazione.

La protezione conferita ai disegni e modelli non registrati è però minore, poiché si limita alle copie e non si estende invece ai prodotti che, pur essendo simili, sono stati creati indipendentemente.

La tutela offerta dalla concorrenza sleale confusoria

Indipendentemente dalla registrazione o meno, realizzare un abito od un altro prodotto molto simile a quello di un concorrente può integrare un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria.

Poiché si tratta di una tutela residuale, non è sempre facile da ottenere. Affinché ciò si verifichi, è necessario che l’abito o il diverso prodotto imitato, siano dotati del requisito della c.d. notorietà qualificata. Deve trattarsi dunque di prodotti conosciuti e che, agli occhi del pubblico, vengono costantemente associati ad una determinata impresa. Imitare questo tipo di prodotti può generare confusione nei consumatori e sviare la clientela. Viene perciò considerata una condotta di concorrenza sleale.

La tutela del diritto d’autore

In alcuni rari casi, un design industriale può ottenere la tutela del diritto d’autore, la quale si cumula a quella prevista per i disegni e modelli. Affinché ciò sia possibile, è necessario che il prodotto sia dotato di valore artistico.

Per un maggiore approfondimento sul tema della protezione del diritto d’autore nell’ambito del design industriale, si rimanda al seguente articolo: La tutela del diritto d’autore su modelli industriali prodotti in larga scala.

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