DOP e IGP: la Protezione delle Indicazioni Geografiche

DOP e IGP
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

17 Novembre 2019

DOP, IGP e STG: le Indicazioni Geografiche

DOP, IGP e STG sono tutte sigle che si riferiscono ad Indicazioni Geografiche Titolate. Di esse fanno parte anche le sigle utilizzate nei vini, quali DOCG, DOC e IGT. Con l’entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale nel 2005, le indicazioni geografiche sono state menzionate agli articoli 29 e 30, divenendo a tutti gli effetti diritti di proprietà intellettuale. Esse sono inoltre oggetto di riconoscimento e tutela sia a livello europeo che internazionale.

Denominazioni d’origine ed indicazioni geografiche costituiscono uno strumento finalizzato a comunicare ai consumatori la presenza nei prodotti di determinate qualità legate al territorio di provenienza. Allo stesso tempo, consentono agli operatori del luogo di impedire che terzi si avvantaggino abusivamente della reputazione dei loro prodotti, da loro creata mediante uno sforzo qualitativo.

In questo articolo spiegherò significato e differenze delle varie indicazioni geografiche. Successivamente, individuerò le norme che ne disciplinano la tutela e fornirò una descrizione della procedura di registrazione.

Indicazioni Geografiche Semplici e Qualificate, Titolate e non Titolate

Sono indicazioni geografiche semplici quelle che si limitano a comunicare la provenienza di un prodotto da una certa area geografica. Indicazioni false possono integrare condotte di concorrenza sleale o pubblicità ingannevoli.

Le indicazioni geografiche qualificate invece evocano determinate qualità nei prodotti, che sono strettamente legate al territorio di provenienza. Esse possono essere determinate da fattori climatici e ambientali (ad esempio nei vini) ma anche da know-how facenti parte della tradizione di un luogo (si pensi al vetro di Murano).

Le indicazioni geografiche qualificate sono protette dagli artt. 29 e 30 c.p.i., che ne vietano l’uso idoneo ad ingannare il pubblico o a sfruttare indebitamente la reputazione di un luogo. Sono vietati tutti gli usi che possano anche solo suggerire la provenienza di un prodotto da un luogo diverso da quello di origine o la presenza di qualità proprie dei prodotti provenienti da una località designata da un’indicazione geografica.

Per godere di questo tipo di protezione, non è richiesta alcuna registrazione e pertanto si parla di indicazioni geografiche non titolate.

Infine, vi sono le indicazioni geografiche titolate, ovvero quelle soggette a registrazione. Le indicazioni geografiche titolate, similmente ad un marchio collettivo, possono essere utilizzate da tutti gli imprenditori che rispettino il relativo disciplinare di produzione. Nel disciplinare sono specificati le modalità di lavorazione, gli standard qualitativi e la provenienza dei prodotti. La verifica del rispetto del disciplinare da parte di chi intenda fregiarsi della indicazione geografica è affidata ad un organismo di controllo, in genere il consorzio di tutela.

Il significato delle sigle europee DOP, IGP ed SGT

Le indicazioni geografiche titolate sono disciplinate a livello europeo da una serie di regolamenti. Il Reg. n. 479/2008 riguarda le indicazioni geografiche dei vini. Il Reg. n. 110/2008 concerne le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Infine, il Reg. n. 1151/2012 disciplina le Denominazioni di Origine Protetta (DOP) ed le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per prodotti alimentari e bevande.

Il significato di DOP è Denominazione di Origine Protetta. I prodotti DOP devono soddisfare contemporaneamente tre requisiti:

  1. deve trattarsi di prodotti originari di un luogo, una regione o un Paese determinati;
  2. i prodotti devono vantare delle qualità dovute esclusivamente o essenzialmente ai fattori ambientali, naturali o umani del luogo di provenienza;
  3. tutte le fasi di produzione devono svolgersi nella zona geografica delimitata.

Il significato di IGP è Indicazione Geografica Protetta. I prodotti IGP devono anch’essi soddisfare tre requisiti, seppur meno stringenti rispetto ai prodotti DOP:

  1. deve trattarsi di prodotti originari di un luogo, una regione o un Paese determinati;
  2. la qualità, le caratteristiche o la reputazione dei prodotti devono essere legate essenzialmente alla loro origine geografica;
  3. almeno una fase di produzione deve svolgersi nella zona geografica delimintata.

Infine, le Specialità Tradizionali Garantite (STG) sono volte a tutelare delle produzioni specifiche realizzate seguendo ricette o metodi di produzione tradizionali. Ad esempio sono STG italiane la Pizza Napoletana e la Mozzarella; è un STG spagnola il Jamòn Serrano.

DOCG, DOC e IGT: le sigle dei vini ed il loro rapporto con DOP e IGP

Prima che intervenissero le normative europee, in Italia le indicazioni geografiche dei vini erano disciplinate dalla L. 164/1992, che distingueva vini DOCG, vini DOC e vini IGT. Successivamente, il Regolamento Europeo n. 479/2008 ha imposto l’utilizzo del marchio DOP e del marchio IGP anche per i vini. Infine, il D.Lgs. n. 61/2010 ha stabilito che, assieme ai marchi IGP e DOP, sia possibile utilizzare per i vini anche le sigle DOCG, DOC e IGT. La sigla per vini rappresenta però un’eccezione. Infatti, nel settore alimentare è consentita soltanto la distinzione fra prodotti DOP e IGP. In particolare, i vini DOP potranno distinguersi in DOC e DOCG, mentre i vini IGP potranno ottenere anche la sigla IGT.

DOCG significa Denominazione di Origine Controllata e Garantita. Si tratta della sigla più difficile da ottenere e con i requisiti più stringenti. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita (art. 33 L. n. 238/2016).

DOC significa Denominaziione di Origine Controllata. Il riconoscimento della DOC è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute ad IGT da almeno cinque anni.

Infine vi sono i vini IGT, ovvero a Indicazione Geografica Tipica. Il riconoscimento dell’IGT è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti.

ll riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. Allo stesso modo, il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT.

L’ambito di protezione di DOP e IGP

DOP e IGP sono tutelati contro:

  • qualsiasi utilizzo, diretto o indiretto, di una denominazione registrata per prodotti che non ne fanno parte. Deve trattarsi in questo caso di prodotti “comparabili” a quelli oggetto di registrazione oppure deve esserci uno sfruttamento della reputazione della denominazione;
  • usurpazioni, imitazioni o evocazioni della denominazione protetta. Non è consentito neppure l’uso di traduzioni o espressioni come “tipo”, “alla maniera di”, “metodo” e simili accompagnate alla denominazione protetta;
  • qualsiasi indicazione falsa o ingannevole, che possa indurre il consumatore in errore sulla provenienza del prodotto.

Chiunque abbia diritto all’utilizzo della denominazione è anche legittimato a proteggerla in giudizio da contraffazioni o abusi. Allo stesso modo, la giurisprudenza maggioritaria ritiene legittimati anche i consorzi di tuteta ed i gruppi o associazioni di produttori, purché titolari di un interesse alla protezione.

Il processo di registrazione delle Indicazioni Geografiche

La registrazione di una DOP o di una IGP si svolge in una prima fase nazionale ed in una seconda comunitaria. La fase nazionale prevede un primo esame della domanda in sede regionale ed un secondo esame da parte del Ministero delle politiche agricole.

La domanda di registrazione deve contenere:

  • i dati del soggetto promotore e degli organismi che dovranno verificare il rispetto del disciplinare;
  • il disciplinare contenente i requisiti ed i metodi di lavorazione da rispettare per potersi fregiare della denominazione;
  • un documento che riassuma gli elementi principali del disciplinare, un descrizione del prodotto, la delimitazione della zona geografica, infine l’indicazione del legame fra le qualità del prodotto e la zona geografica.

All’esito della procedura, la DOP o IGP viene riconosciuta da un regolamento della Commissione Europea ed inserita in un registro pubblico.

Il rapporto fra indicazioni geografiche e marchi d’impresa

Non è possibile registrare un marchio d’impresa con nome identico o simile ad una denominazione d’origine o indicazione geografica registrate. Viceversa, niente impedisce che venga registrata una DOP o una IGP corrispondente ad un marchio registrato. L’unico caso in cui ciò può essere impedito è quando il marchio precedente sia dotato di notorietà e possa ingenerare dubbi per i consumatori sulla provenienza dei prodotti. Negli altri casi, i due segni distintivi possono coesistere.

Le indicazioni geografiche non devono inoltre essere confuse con il marchio collettivo ed il marchio di certificazione, con riferimento ai quali si possono trovare approfondimenti nel seguente articolo: “Marchio Collettivo e di Certificazione dopo il D.Lgs. 15/2019“.

BIBLIOGRAFIA

Trevisan & Cuonzo, Proprietà industriale, intellettuale e IT, Wolters Kluwer, 2017.

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