Monopolio SIAE e gestione collettiva dei diritti d’autore

monopolio SIAE
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

24 Dicembre 2017

Diritto d’autore nella musica (6° parte): la gestione collettiva dei diritti d’autore

Monopolio SIAE sì, monopolio SIAE no. Con questo ultimo appuntamento dedicato al diritto della musica parlerò del tema più caldo del momento in materia di diritto d’autore. Prima però di affrontare il discorso sulla permanenza o meno del monopolio SIAE, occorre capire cos’è e cosa fa questo ente.


Se prima di continuare volete leggere le parti precedenti di questo lavoro sul diritto d’autore nella musica, le trovate ai seguenti link: Il diritto d’autore nella musica: dalla nascita al fonogramma (1° parte); I requisiti di tutela del diritto d’autore nella musica (2° parte); I diritti morali dell’autore di un’opera musicale (3° parte); I diritti patrimoniali dell’autore dell’opera musicale (4° parte); Diritti connessi dei musicisti e dei produttori fonografici (5° parte).


Perché è nato il bisogno di gestire collettivamente i diritti d’autore?

Mio cugino gestisce un ristorante. Per intrattenere gli ospiti e creare la giusta atmosfera, durante la cena diffonde nel proprio locale musica lounge di numerosi artisti. Pensate se per fare ciò dovesse rintracciare tutti gli autori, i loro editori cessionari dei diritti e negoziare singolarmente una licenza per ogni canzone. Povero cugino!

Lo stesso discorso può essere fatto all’inverso per gli autori. Pensate se ognuno dovesse gestire singolarmente i diritti per ogni utilizzo delle sue canzoni. Dovrebbe negoziare migliaia di licenze, assumere personale per verificare quando la propria musica viene eseguita senza autorizzazione etc. Anche per gli autori sarebbe molto complicato.

Ecco perché i diritti d’autore necessitano di essere gestiti collettivamente, da un ente o da pochi enti a ciò preposti. La presenza di SIAE permette a mio cugino di ottenere una singola licenza, in base alla quale può diffondere nel suo locale tutta la musica da essa gestita. Se escludiamo Fedez, Gigi d’Alessio e pochi altri autori, SIAE gestisce in Italia gran parte della musica esistente a livello mondiale.

In sintesi, la gestione collettiva dei diritti d’autore permette di ridurre enormemente tempi e costi dell’intermediazione.

Il repertorio SIAE

Nel precedente capitolo ho detto che SIAE gestisce in Italia gran parte di tutta la musica esistente a livello mondiale. Quindi anche la musica straniera? Se mio cugino si stanca della musica lounge e vuole trasmettere una canzone dei Pantera deve comunque rivolgersi a SIAE? In Italia la risposta è sì.

Il sistema di gestione collettiva dei diritti d’autore è improntato su base territoriale. Ciò significa che in ogni Stato estero esistono enti corrispondenti alla SIAE, che fanno più o meno lo stesso mestiere. In Germania esiste la GEMA, in Francia la SACEM, in Spagna la SGAE, negli Stati Uniti la ASCAP per un determinato repertorio e la SESAC per un altro.

SIAE ha accordi di rappresentanza reciproca con altre 150 società di gestione collettiva all’estero. Ciò significa che, anche se non è mandataria diretta dei Pantera, sarà con ogni probabilità la sua rappresentante in Italia. Allo stesso modo, il mio cugino tedesco che vuole trasmettere nel suo ristorante una canzone di Eros Ramazzotti, non dovrà rivolgersi direttamente a SIAE ma potrà farlo tramite la sua rappresentante in Germania: la GEMA.

Il monopolio SIAE nella gestione dei diritti d’autore

SIAE è un ente pubblico economico a base associativa. Per ente pubblico si intende un organismo senza scopo di lucro chiamato a soddisfare interessi della collettività. In quanto ente pubblico, SIAE è soggetta alla supervisione della Presidenza del Consiglio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo ed, infine, del Ministero dell’economia e delle finanze. Per base associativa si intende che gli editori ed autori che conferiscono mandato di gestione dei propri diritti possono loro stessi diventare associati SIAE e partecipare alla sua Assemblea.

Gli autori ed editori che decidono di farsi rappresentare da SIAE, concludono con essa un contratto di mandato.

In base all’art. 180 l.d.a., l‘intermediazione sui diritti di esecuzione, comunicazione al pubblico, riproduzione dell’autore[1] è riservata in via esclusiva a SIAE. Quest’ultima non gestisce invece i diritti di sincronizzazione.

Cosa significa?

Intermediazione nel diritto di esecuzione

Mio cugino che vuole diffondere musica nel suo ristorante deve ottenere e pagare a SIAE una licenza. Allo stesso modo, il gestore di un pub che voglia organizzare un concerto live, deve compilare un borderò da trasmettere a SIAE e pagare un corrispettivo per ogni canzone eseguita ed appartenente al repertorio.

Intermediazione nel diritto di comunicazione al pubblico

L’intermediazione nel diritto di comunicazione al pubblico comprende ogni modalità di diffusione a distanza di un’opera, comprese la radio, la televisione, la trasmissione via cavo o tramite internet. Ciò significa che ogni canale televisivo o radio, Spotify, iMusic etc. hanno bisogno di ottenere una licenza da SIAE per trasmettere musica facente parte del suo repertorio.

Intermediazione nel diritto di riproduzione

Chiunque voglia eseguire e registrare una cover su un supporto materiale, avrà bisogno di ottenere una licenza da parte di SIAE. L’autore mantiene il diritto ad opporsi alla mutilazione, deformazione o altre modificazioni della sua opera.

Una volta che il brano è stato riprodotto su un supporto materiale, per distribuirlo sarà necessario apporre il bollino SIAE e versare a quest’ultima una percentuale del ricavato per pagare i diritti dell’autore.

La direttiva Barnier: fine del monopolio SIAE?

La direttiva UE 2014/26, conosciuta come “Direttiva Barnier”, ha imposto agli Stati Membri di modificare il regime di esclusiva delle collecting societies. In base ad essa:

  • gli autori, indipendentemente dal loro Stato di appartenenza, possono conferire il mandato a gestire i propri diritti d’autore a qualsiasi società di gestione collettiva per i territori di loro scelta;
  • gli organismi di gestione collettiva devono poter concedere licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online.

Alcuni hanno visto in questa direttiva l’obbligo di mettere fine al monopolio SIAE ed a liberalizzare il mercato dell’intermediazione sui diritti d’autore. In realtà ciò non è scritto nella direttiva, almeno non chiaramente. Piuttosto, la Direttiva Barnier consente ad un autore italiano di conferire mandato, anziché a SIAE, ad una società collettiva straniera ed incaricarla di gestire i propri diritti anche in Italia. Di fatto poco cambia, poiché sulla base degli accordi di rappresentanza sopra menzionati, spesso sarà comunque SIAE a rappresentare la società collettiva estera nella gestione dei diritti in Italia.

Il decreto fiscale 2017

Se è vero che la Direttiva Barnier non chiede esplicitamente agli Stati Membri di porre fine ai propri monopoli sulla gestione collettiva dei diritti d’autore, sembra comunque implicarlo. Infatti, l’art. 5 non dice che gli autori possono conferire mandato a qualsiasi società collettiva straniera bensì a “qualsiasi società collettiva”. Dopodiché, vengono descritti i requisiti che le società collettive devono avere per essere considerate tali. Ciò sembra implicare che qualsiasi ente avente i requisiti descritti dalla direttiva possa essere considerato una società collettiva e dunque ricevere mandati di gestione dei diritti d’autore.

Con il decreto legislativo n. 35 del 15 Marzo 2017 è stata recepita in Italia la Direttiva Barnier. Tuttavia, con esso il Governo non ha messo fine al monopolio SIAE. Soltanto con il decreto fiscale dell’autunno 2017, dinanzi alla minaccia di un procedimento sanzionatorio da parte della Commissione Europea, il Governo ha finalmente modificato l’art. 180 l.d.a. Alla possibilità di affidare la gestione in esclusiva a SIAE si aggiunge: “ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35“.

Il monopolio SIAE è quindi realmente terminato? Teoricamente sì ma di fatto ancora no. Infatti, possono essere considerate come società di gestione collettiva soltanto gli organismi su base associativa e senza fini di lucro. Ciò significa che società private concorrenti di SIAE come Soundreef non possono ancora ricevere mandati di gestione in Italia. Le società di gestione collettiva che ad oggi rispettano i suddetti requisiti sono di fatto quelle che hanno con SIAE degli accordi di rappresentanza.

Spunti di riflessione

SIAE: c’è chi la ama e chi la odia. In questo articolo non ho intenzione di prendere posizione, anche perché ritengo che sia SIAE sia i concorrenti che invocano la fine del suo monopolio abbiano le proprie ragioni e le proprie colpe.

Pongo però una domanda: cosa succederebbe se il mercato dovesse aprirsi completamente alla concorrenza e portare alla creazione di una miriade di società di gestione collettiva? La gestione dei diritti si frammenterebbe e mio cugino avrebbe nuovamente i suoi problemi nell’ottenere una licenza che copra l’intero repertorio mondiale.

L’ultimo spunto di riflessione è invece il seguente: in futuro ci sarà ancora bisogno delle società di gestione collettiva? La distribuzione della musica su internet e l’avvento di nuove tecnologie, una fra tutti la Blockchain, potrebbe consentire di accorciare la catena di gestione dei diritti d’autore. L’eliminazione di intermediari non più indispensabili potrebbe consentire agli autori di gestire direttamente le proprie opere. Ciò porterebbe ad una drastica riduzione dei costi ed alla possibilità per gli autori di percepire finalmente la maggior parte dei compensi derivanti dallo sfruttamento delle loro opere.

La gestione collettiva dei diritti connessi

I diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti ed esecutori non sono gestiti in esclusiva da SIAE. Anche la gestione di questi diritti avviene mediante collecting societies ma in regime di concorrenza.

Per quanto riguarda i diritti degli artisti interpreti ed esecutori, la società collettiva in assoluto più importante è il Nuovo IMAIE (Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori). Le società di gestione collettiva più importanti dei produttori di fonogrammi sono invece SCF (Società Consortile Fonografici) e AFI (Associazione Fonografici Italiani).

 

Con questo articolo si conclude il nostro percorso nel diritto d’autore della musica e ci tengo a ringraziare a tutti quelli che mi hanno seguito fino in fondo. Ovviamente molto altro c’è da dire e ci sarà da dire sul diritto della musica. Se questo lavoro vi è piaciuto e volete continuare ad informarvi, vi invito ad iscrivervi alla newsletter ed a seguire IPRights e la sua pagina Facebook.

 

[1] I diritti patrimoniali dell’autore dell’opera musicale.

 

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