Plagio Musicale e Contraffazione di Opera Musicale

Plagio musicale
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

9 Novembre 2019

Plagio musicale e contraffazione: definizione e significato

Il significato originario di plagio ha poco o niente a che vedere con il diritto d’autore. Nel diritto romano, il termine plagio era riferito al furto di schiavi e alla illecita vendita di uomini liberi. Nel linguaggio odierno, plagiare significa assoggettare qualcuno alla propria volontà, privandolo di autonomia di giudizio. É soltanto nel XX secolo che il termine plagio inizia ad essere utilizzato anche nell’ambito del diritto d’autore, con il significato di usurpazione della paternità di un’opera altrui.

La definizione di plagio non si trova nella legge sul diritto da’autore. Il suo significato si ricava piuttosto da dottrina e giurisprudenza.

Mentre la contraffazione consiste nello sfruttamento non autorizzato di un’opera altrui, con violazione dei diritti patrimoniali d’autore, il plagio in senso stretto si verifica quando il plagiario si attribuisce la paternità di un’opera altrui, violandone i diritti morali.

Più comunemente, si parla di plagio quando un soggetto copia un’opera altrui, anche soltanto in alcuni dei suoi elementi essenziali, riproducendola e presentandola al pubblico come una propria opera. In questi casi si ha anche contraffazione, poiché vengono violati sia i diritti morali che i diritti patrimoniali.

La semplice ispirazione

Plagiare non significa prendere spunto o ispirarsi ad un’opera altrui. Questa attività è perfettamente lecita, poiché le idee in quanto tali non sono protette Copyright. Piuttosto, ciò che il diritto d’autore tutela è l’espressione. É quindi consentito ispirarsi ad una canzone altrui, riproducendone l’idea, le sensazioni, i concetti, la storia etc., purché lo si faccia con la propria musica e con il proprio testo.


Sulla differenza fra idea ed espressione si veda: “Roger Waters vs Emilio Isgrò: Il Tribunale di Milano blocca il nuovo disco dell’ex Pink Floyd“.


Ovviamente, il confine fra plagio e semplice ispirazione non è sempre chiaro e definito. Per poterli distinguere devono essere valutati diversi fattori anche di natura tecnica, che verranno analizzati nei paragrafi successivi.

Plagio oggettivo o soggettivo?

Teoricamente, è possibile che due autori che non conoscono niente l’uno dell’altro realizzino due opere estremamente simili fra loro. In questo caso, può parlarsi di plagio da parte dell’autore che realizza la propria opera per secondo?

Senza alcun dubbio non siamo in presenza di un reato. Infatti, il nostro sistema penale richiede sempre il requisito soggettivo del dolo o almeno della colpa. Invece, non vi è dolo né colpa nell’autore che scrive un’opera musicale senza sapere né poter sapere che qualcuno lo aveva fatto prima di lui.

Il dubbio permane invece nell’ambito civile. Può il primo autore inibire al secondo l’attribuzione di paternità dell’opera e chiedere un risarcimento del danno o almeno un indennizzo?

La risposta a questa domanda non è unanime e si differenzia nei vari ordinamenti. Negli Stati Uniti, se due autori arrivano allo stesso risultato autonomamente e senza influenzarsi a vicenda, non c’è plagio. Per poter accusare qualcuno occorre dimostrare che il plagiario avesse accesso all’opera plagiata. Una volta provato l’accesso, se le due opere vengono considerate simili, si presume che il secondo abbia copiato, anche soltanto in maniera inconscia. Tuttavia, senza la prova dell’accesso all’opera, non esiste illecito.

Diversamente, nel nostro ordinamento prevale la teoria oggettiva. Di conseguenza, per contestare un plagio è sufficiente dimostrare di aver creato l’opera per primi, anche se trattasi di opera inedita. A tale conclusione si arriva applicando il requisito della novità, sconosciuto alla tradizione statunitense del Copyright. Applicando questo principio, l’autore che realizza la stessa opera per secondo in realtà non crea niente, perché l’opera esisteva già. Di conseguenza non può vantare alcun diritto, indipendentemente dal fatto che abbia copiato o meno. Ovviamente, l’assenza di colpa in capo al secondo autore non potrà non incidere sulla misura del risarcimento, che potrà semmai limitarsi ad un semplice indennizzo.

Il plagio inconsapevole

Una situazione diversa e molto comune è invece quella del plagio musicale inconsapevole. É infatti possibile che un artista plagi un’opera altrui senza rendersene conto. Del resto, accade spesso che una musica resti impressa inconsciamente nella memoria di un artista, che a distanza di tempo la riproduce credendo di esserci arrivato autonomamente.

In questo caso si parla di plagio inconsapevole ed è riconosciuto sia dall’ordinamento europeo che da quello statunitense. Un caso celebre di plagio inconsapevole è quello di cui è stato riconosciuto colpevole George Harrison, nella stesura della celebre “My Sweet Lord“. In quel caso, un Tribunale americano riconobbe Harrison colpevole di aver riprodotto inconsciamente il brano “He’s so Fine” delle meno celebri Chiffons, ascoltato qualche anno prima dall’ex Beatles.

Variazioni musicali ed elaborazioni creative

Affinchè si abbia plagio o contraffazione, non è necessario che le opere siano identiche. É infatti sufficiente che alcune parti siano simili, purché si tratti di parti significative e dotate di originalità. Quando ci troviamo davanti ad una contraffazione, ovviamente chi la commette non può vantare alcun diritto sull’opera plagiata.

In questo si distinguono le variazioni musicali e le elaborazioni creative delle opere altrui.

Le variazioni musicali consistono nella riproposizione di un’idea musicale modificata rispetto alla sua forma originaria. Le modifiche possono riguardare l’armonia, la melodia, il ritmo, l’articolazione del contrappunto, la dinamica etc. Le variazioni rappresentano quindi delle vere e proprie opere autonome, di cui gli autori vantano pieni diritti ai sensi dell’art. 2 L.d.A.

Dalle variazioni musicali devono distinguersi le elaborazioni creative, le quali invece rientrano nella disciplina di cui all’art. 4 L.d.A. Chi utilizza un’opera altrui per rielaborarla e creare qualcosa di nuovo e creativo vanta diritti d’autore sull’opera elaborata. Tuttavia, l’utilizzo non può prescindere dall’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria. Ciò in quanto nell’opera eleborata si trovano espresse sia la creatività del primo autore che del secondo.

Come riconoscere un plagio musicale

Un’opera musicale è caratterizzata da tre elementi principali: melodia, armonia e ritmo. Per melodia si intende una successione di note di varia altezza e durata dotata di senso compiuto. L’armonia è la successione degli accordi. Infine, il ritmo rappresenta la scansione delle note nel tempo.

Ciò che maggiormente caratterizza un’opera musicale, rendendola distinguibile dalle altre, è senza dubbio la melodia. Essa costituisce pertanto il parametro fondamentale per valutare l’esistenza di un plagio musicale.

Nell’ambito di un giudizio, la comparazione delle opere viene generalmente affidata ad esperti musicologi, i quali confrontano i profili strutturali ed individuano identità, somiglianze e differenze. Si prendono in considerazione il disegno ritmico, la timbrica strumentale, la tonalità, l’andamento metronomico, la melodia, la progressione armonica e l’arrangiamento strumentale. Più sono le similitudini individuate e più probabile è l’esistenza di un plagio.

La valutazione non può prescindere dal grado di originalità dell’opera o delle parte dell’opera che si assume essere stata plagiata. Minore è l’originalità, maggiori saranno le similitudini da individuare per presumere l’esistenza di un plagio musicale. L’appropriazione di uno schema melodico comune e ricorrente non può considerarsi illecita, in quanto carente del requisito dell’originalità. Si pensi ad esempio ad alcuni riff blues, ormai entrati a far parte del repertorio comune di moltissimi chitarristi e pertanto privi di originalità.

Altro fattore da tenere in considerazione è se la somiglianza riguardi una parte marginale e poco significativa oppurre il cuore dell’opera musicale plagiata. Si veda al riguardo il celebre caso di plagio contestato a De Gregori nei confronti della canzone “Zingara” (si veda “Prendi questa mano zingara: la Cassazione sxclude il plagio“).

Il plagio musicale di sè stessi

Può sembrare un controsenso ma è possibile plagiare sé stessi. Il plagio musicale di sé stessi può rappresentare un problema ogniqualvolta un autore sia entrato in un contratto musicale con un editore o un produttore fonografico. É infatti evidente che l’autore che abbia ceduto all’editore i diritti su un’opera, non possa realizzarne una del tutto simile al di fuori di quel contratto senza violarne i diritti.

In questo caso non siamo davanti ad un illecito aquiliano ma piuttosto ad un inadempimento contrattuale. Inoltre, non si tratta di una usurpazione di paternità dell’opera e, pertanto, sarebbe più corretto parlare di mera contraffazione.

Ovviamente, nel valutare la somiglianza fra le opere, non potrà non tenersi conto del fatto che ogni autore ha il proprio stile ed il proprio bagalio musicale. É pertanto verosimile e lecito che ciò venga riproposto in molte delle sue opere.

BIBLIOGRAFIA

Visco P., Galli S., Il Diritto della Musica, Hoepli, 2009.

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